Con la sentenza n. 233 del 2010, la Corte Costituzionale ha accolto la segnalazione a suo tempo inviata al Consiglio dei Ministri dalle associazioni ambientaliste. Il Consiglio l’ha fatta propria e portata davanti alla Corte con esito favorevole (02/07/10)
La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tre norme della Regione Friuli Venezia Giulia relative a caccia e demanio marittimo. Il testo completo della sentenza qui a destra nella sezione Documenti.
Le tre norme, impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale, sono contenute nella legge regionale 13/09 per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee.
Illegittima è stata dichiarata - tra l'altro - anche la norma che individua le specie cacciabili in Friuli Venezia Giulia in quanto "incide in un ambito attribuito alla competenza esclusiva del legislatore statale" e quella che sottoponeva fino al 31 gennaio scorso l'intero territorio regionale al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, in quanto "in contrasto con la disciplina statale in quanto limita, in violazione degli standard minimi e uniformi di tutela" previsti dall'articolo 117 della Costituzione "la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica".
Con la stessa sentenza, infine, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda la norma della stessa legge regionale che prevede che sia la Regione ad accertare "che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia con il falco", rispetti "i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate".
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MASSIMA:
Deposito del 01/07/2010 (dalla 233 alla 234)
S. 233/2010 del 23/06/2010
Udienza Pubblica del 11/05/2010, Presidente: AMIRANTE, Redattore: SAULLE
Norme impugnate: Artt. 36, c. 2° (modificativo dell'art. 58, c. 2°, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 05/12/2008, n. 16), 37, c. 1° e 2° (attuativo dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE del 02/04/1979) e 48, c. 6° (modificativo dell'art. 40 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 06/03/2008, n. 6), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30/07/2009, n. 13.
Oggetto: Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Concessioni del demanio pubblico marittimo per finalità turistico-ricreative - Proroga delle concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti - Lamentata attribuzione di preferenza al concessionario uscente in contrasto con il diritto comunitario;
Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Cacciabilità delle specie di cui all'allegato II dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Lamentato intervento della Regione nella determinazione delle specie cacciabili riservata allo Stato, contrasto con la norma statale che dà l'elenco delle specie cacciabili sul territorio nazionale e costituisce espressione di standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente;
Ambiente - Caccia - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Programmazione faunistica e attività venatoria - Prevista futura individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna - Destinazione in via provvisoria e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento - Applicazione sino a tale termine sul territorio della Regione del regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire lo svolgimento della stagione venatoria - Lamentata violazione del rispetto degli standard minimi e uniformi di tutela posti dalla legislazione nazionale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - inammissibilità
Atti decisi: ric. 90/2009