Riportiamo di seguito un interessante intervento di Carla Campanaro, dell'Ufficio legale della LAV, relativo alle implicazioni legali dell'articolo che consent eil libero accesso dei cacciatori ai fondi altrui (16/09/07)
L'articolo 842 del Codice civile, nello specifico dei commi 1 e 2 (Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.) rappresenta una violazione del principio di uguaglianza dei cittadini, sancito dalla Costituzione italiana, che devono godere degli stessi diritti davanti alla legge (art. 3) e devono vedere assicurato il loro diritto assoluto alla proprietà privata riconosciuta e garantita dalla Costituzione in maniera esclusiva (art. 42).
La Legge 157/92 per la protezione della fauna selvatica stabilisce il divieto d'ingresso nei fondi, purché questi siano recintati per tutto il loro perimetro con una rete metallica, o un muro, non più bassi di 1,20 metri, oppure delimitati da corsi d'acqua perenni il cui letto deve essere fondo almeno mt. 1,50 e largo non meno di 3 metri. In base al combinato disposto della Legge 157 del 1992 e dell'art. 842 del C.C., risulta così garantita soltanto la proprietà di quei cittadini che possano permettersi costose recinzioni, che tecnicamente potrebbero anche nuocere all'utilizzazione dei terreni per le loro finalità, per esercitare il loro diritto di negare l'accesso ai cacciatori e la caccia nei fondi di loro proprietà.
La Corte Europea del 29 aprile 1999 in una importante pronuncia in merito, ha statuito l'illegittimità del diritto dei cacciatori ad accedere ai fondi altrui per la caccia, poiché lo Stato deve compenetrare in maniera restrittiva il diritto esclusivo della proprietà privata, garantito a livello Costituzionale, soltanto con fini di interesse generale, mentre l'attività venatoria non è un diritto, bensì un interesse considerato giuridicamente apprezzabile, cui lo Stato permette tramite concessione, l'attività secondo determinati vincoli e limiti.
Dunque oggi in Italia, permettere il diritto di accedere ai fondi privati, esclusivamente per attività venatoria, che non è un diritto costituzionalmente garantito come quello superiore di proprietà ex art 42 Costituzione, ma un semplice interesse cui lo Stato accorda una concessione ex legge 157 del 1992, è certamente sperequativo e viola diritti costituzionalmente garantiti.