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Silenzio, si caccia!

Disturbare cacciatori e pescatori potrebbe costare la galera. Una proposta di legge insensata sul modello di una norma gia’ esistente in Francia e in Lombardia. Le idee cretine hanno le gambe lunghe (01/12/10)

Non appare chiaro perche’ chiunque potrebbe invece disturbare un birdwatcher, un ciclista o uno sciatore, o perche’ non si introduca una norma generale dal titolo “on disturbare”! I fini legulei calibro 12 ci faranno notare che chi caccia “ha pagato” e quindi non deve essere disturbato. Benissimo: proponiamo allora severissime pene per chi disturba gli spettatori al cinema, a teatro o nei musei (hanno pagato il biglietto!) oppure chi disturba automobilisti e motociclisti (pagano la tassa di circolazione!) e soprattutto chi guarda la televisione (ha pagato – forse – il canone)!

Conviene comunque ricordare che la giustizia ordinaria si è già espressa sulla norma lombarda (vedi nota in calce), archiviando una denuncia effettuata dalla Polizia Provinciale contro degli ambientalisti che protestavano nei campi il giorno dell'apertura della caccia di qualche anno fa. Tanto basterebbe per capire la serietà della proposta, la cui natura è quello di fare l'arruffapopoli dei cacciatori più creduloni in vista del voto - e ingolfare i lavori parlamentari con norme inutili e insensate.

PDL, FLI, UDC e Lega hanno presentato in Senato un disegno di legge, primo firmatario Valerio Carrara, che inserisce nel codice penale l’articolo 660-bis che introduce il reato di «turbativa, di ostacolo ed impedimento agli atti di caccia e pesca» e all’attività degli impienti di cattura della fauna selvatica. Un nuovo reato che verrebbe punito con l’arresto fino a 6 mesi o, in alternativa, con un’ammenda fino a 1.200 euro se a commetterlo è una singola persona; se invece l’ostruzionismo è opera di più persone, allora la pena aumenta e si rischia di finire in galera per un anno, pagando, questa volta obbligatoriamente, una multa che può arrivare fino a 2mila 400 euro

Caccia - Disturbo all'attività venatoria avvalendosi di strumenti atti allallontanamento della selvaggina - Divieto di cui alla 51, c. 5, L. R. Lombardia 26/93 (come inserito da art. 24 LR 7/02) - Prevalenza del diritto costituzionale di riunirsi pacificamente e di manifestare liberamente il proprio pensiero - Revoca sanzioni amministrative comminate.
Nel caso in oggetto ci si trova di fronte ad un radicale conflitto tra lo svolgimento indisturbato della -pure legittima- attivita' venatoria, garantito dalla legislazione nazionale regionale e la contrapposta esigenza di esprimere liberamente e con efficacia il pensiero che avversa tali attivita', anche attraverso manifestazioni pubbliche, come garantito rispettivamente dagli artt. 21 e 17 Cost. (che subordina la possibilita' di divieto a comprovati motivi di sicurezza ed incolumita' pubblica). Nel conflitto tra due diritti siffatti, quello che gode di garanzia costituzionale  destinato a prevalere, purche' il suo esercizio sia tale da determinare un semplice affievolimento di quello contrapposto, che puo' subire una temporanea compressione, perche' limitata non solo nel tempo, ma anche nello spazio, per poi pienamente riespandersi, senza aver subito alcun sostanziale nocumento. De Filippo ed al. contro Provincia di Milano.
TRIBUNALE DI MILANO, I Sezione Civile, del 10 maggio 2005 (depositata il 31/5/2005) Sentenza n. 6309/05

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