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Abbattimento di fauna alpina non autorizzato: sentenza di Cassazione

Interessante novità giurisprudenziale sul tema dei reati venatori concernenti l'abbattimento di esemplari appartenenti alla "tipica fauna alpina": in mancanza di autorizzazione integra il reato di abbattimento di tipica fauna alpina e non l'illecito amministrativo di caccia in Comprensorio Alpino senza autorizzazione (05/02/12)

La Cassazione ha ritenuto corretta la condanna in primo grado per questa fattispecie, con riferimento all'abbattimento (non autorizzato e in assenza di accompagnatore esperto, come previsto dalla regolamentazione vigente in Provincia di Belluno) di un capriolo. 

Anche per questa specie (sia pure non distribuita esclusivamente negli ambienti alpini) l'abbattimento in Zona Alpi  senza autorizzazione integra il reato di abbattimento di tipica fauna alpina (art. 30/1° c./G legge 157/92) e non l'illecito amministrativo di caccia in Comprensorio Alpino senza autorizzazione (31/1° c. /lett. D legge 157/92).

E' di tutta evidenza la maggiore deterrenza di questa innovazione giurisprudenziale per i casi di abbattimento di capriolo in spregio alla regolamentazione locale sulla caccia "di selezione" in area alpina.

Il testo integrale della sentenza:  http://www.lexambiente.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7815:caccia-e-animali-fauna-alpina&catid=148&Itemid=19

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