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Uccellagione o caccia con mezzi non consentiti?

Catturare o uccidere uccelli con trappole è un reato e quindi viene punito penalmente. Ma ci sono due fattispecie e occorre sapere cosa le distingue. In base alla giurisprudenza, la predisposizione di mezzi per catture multiple e non selettive fa scattare ipotesi sanzionatorie penali piu’ gravi (13/04/11)

Il verificarsi di atti di bracconaggio consistenti nella predisposizione di insiemi di trappole (serie di "schiacce - pietre o mattonelle tenute in bilico con esche -, una o più reti, gabbia/e trappola con richiami di varie specie per la cattura di anatidi vivi, sequenze di taglioline a scatto tipo "sep") costituisce un atto volto alla cattura o all'uccisione di numerosi esemplari di animali selvatici, in modo non selettivo, e pertanto può configurare il più grave reato di uccellagione, anziché solo quello di caccia con trappole o altri mezzi non consentiti (senza conseguenze rispetto alla eventuale sospensione della licenza di porto di fucile).

E' importante che ne tengano conto forze di polizia e volontari che si imbattono in questo specifico tipo di reati venatori. Da non trascurare, in caso di  reati di uccisione o cattura di animali in modo illecito da parte di soggetti privi di licenza, anche l'ipotesi delittuosa del cosiddetto "furto venatorio" (vedi anche questo articolo).

Di seguito alcune sentenze utili della Cassazione Penale in tal senso:

Cass. Sez. III n. 17272 del 7 maggio 2007 (Ud. 21 mar. 2007)
Pres. Papa , Est. Petti , Ric. Del Pesce
Caccia e animali. Uccellagione (differenza con attività venatoria)

La legge n. 157 del 1992 distingue l'uccellagione, che a norma dell'articolo 3 è sempre vietata, dall'attività venatoria che è consentita se esercitata nei tempi e nei modi previsti dalla legge (artt 12 e 13).Costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna selvatica. L'elemento che distingue l'uccellagione, sempre vietata, dall'esercizio venatorio con strumenti non consentiti, è costituito dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti usati nel senso che l'uccellagione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari con possibilità di colpire ogni specie di volatile e quindi anche quella specie per la quale la cattura non è in alcun modo consentita,mentre la caccia con mezzo vietato di volatili è diretta alla cattura di singoli esemplari. Non è quindi la destinazione dell'esemplare catturato- uccisione o conservazione in vita- che distingue le due forme di attività ma la maggiore offensività del mezzo illecito adoperato.
L'adozione di una rete se è idonea alla cattura indiscriminata di volatili, dà luogo all'attività di uccellagione e non all'esercizio venatorio con mezzo non consentito perché l'uccellagione non presuppone necessariamente l'uso di un complesso sistema di estese reti essendo sufficiente l'adozione di reti, ancorché di modesta grandezza, purché idonee alla cattura indiscriminata e non momentanea di volatili. Solo se trattasi di rete di limitatissima portata di per sé inidonea alla cattura indiscriminata si potrebbe escludere l'uccellagione e ritenere configurabile l'esercizio venatorio con mezzo vietato.

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Cassazione Penale ,Sez. 3, Sentenza n. 19506 del 27/04/2004 (Ud. 16/03/2004 n.00492 ) Rv. 228459
Presidente: Zumbo A. Estensore: Squassoni C. Imputato: Marrucci. P.M. Iacoviello F. (Parz. Diff.)
(Rigetta, Trib. Pontedera, 4 maggio 2001).
CACCIA - UCCELLAGIONE - Caccia con mezzi vietati - Diversità - Individuazione - Conseguente differente trattamento sanzionatorio.
CON MOTIVAZIONE
Massima (Fonte CED Cassazione)
In tema di caccia, la linea di demarcazione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione è data dal mezzo usato, atteso che con la fattispecie di cui all'art. 30, comma primo lett e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (relativa all'uccellagione) il legislatore ha inteso punire i sistemi di cattura che comportano sofferenza per i volatili e possono determinare un depauperamento della fauna indipendentemente dall'abbattimento o meno degli animali, diversamente l'ipotesi di cui alla lett. h) dello stesso articolo 30 si riferisce allo abbattimento ed alla cattura di volatili effettuata con mezzi diversi da quelli previsti dall'art. 13 della stessa legge.

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Caccia - Esercizio di uccellagione - Reato di cui all'art. 30 lett. e) L. 157 del 1992 - Divieto di utilizzo di ogni mezzo di cattura diverso dalle armi da sparo. In tema di disciplina della caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. e), della L. 11 febbraio 1992 n. 157, esercizio di uccellagione, qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, quali reti ed altro, atteso che il legislatore punisce con tale disposizione ogni sistema di cattura avente una potenzialità offensiva indeterminata o comportante una maggiore sofferenza per gli animali. Costituisce perciò uccellagione qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi da armi da sparo (reti, panie etc.). Pres. Papadia U. Est. Mancini F. Rel. Mancini F. Imp. Fagoni. P.M. Fraticelli M. (Conf.) (Rigetta, Trib. Brescia, 25 Ottobre 2004). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 17/02/2006 (Cc. 01/02/2006 ), Sentenza n. 6343

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Costituisce uccellagione, penalmente sanzionata dall’articolo 30, lettera e), della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e non il meno grave reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, previsto e punito dalla lettera h) del medesimo articolo 30, l’installazione di trappole munite di lacci di crine, per la cattura e lo strangolamento di volatili, atteso che in tal modo si realizza la possibilità di un depauperamento, sia pure parziale, della fauna selvatica, e non selettivo. Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 2064/1999 del 2 giugno 1999, registro generale n. 01869/1999, depositata in cancelleria il 27 luglio 1999,

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