Una disamina a cura di Augusto Atturo did tutti gli aspetti legati al divieto di caccia per una distanza di mille metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione, imposto dall'art.21 della Legge 15/792 e cosi’ spesso violato dale nostre provincie ((05/11/09)
L'art.21,terzo comma, della Legge 11/2/1992 n. 157 stabilisce che "La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi".
Si tratta di una innovazione rispetto al testo dell'art. 16 della precedente (ed ora abrogata) Legge 968/77 che in tali zone di rispetto di mille metri dai valichi precludeva unicamente la caccia praticata da appostamenti fissi e temporanei, anche se mancava l'attuale pregiudiziale delle "rotte migratorie".
Per inciso, nel regime previsto dal vecchio T.U. del 1939 (R.D. 5/6/1939 n.1016) sulla caccia, tali disposizioni sulle distanze di rispetto degli appostamenti di caccia concernevano anche i "valichi collinari".
Tuttavia i criteri oggettivi per individuare i valichi montani da tutelare devono essere squisitamente di tipo geografico e faunistico.
Appaiono impropri i tentativi di discriminare i valichi montani da quelli collinari utilizzando le definizioni di territori montani contenuti nella vigente normativa (ad esempio la Legge 657/57,o la legge 1102/71), visto che le norme statali sui comuni montani hanno finalità di tipo socio-economico, che non hanno nulla da spartire con l'obiettivo tecnico dell'individuazione concreta dei punti cruciali ove va realizzato il fine di tutelare il passaggio degli uccelli migratori, al fine di contenere un prelievo venatorio indiscriminato.
Al tempo stesso l'art.21, terzo comma, della Legge 157/92 è largamente disatteso dalle amministrazioni provinciali e regionali italiane, che hanno sia omesso di individuare i valichi stessi, sia - per altri versi - adottato criteri disomogenei e riduttivi per definire gli elenchi di tare aree da vincolare a fini faunistici. Vedi ad esempio il Lazio che pone il limite minimo degli 800 metri d'altezza, o la Liguria che limita l'individuazione dei valichi allo spartiacque tirrenico-padano.
Con Sentenza n. 564 del 25/6/1987 (ancora riferita al quadro normativo della Legge 968/77, ma basata su definizioni presenti anche nell'attuale legislazione), il TAR della Liguria ha stabilito che " nell'accezione comune il valico montano assume eminentemente significato geografico come sinonimo di passo, avvallamento, depressione, che permette il transito da un versante all'altro della montagna o della catena montuosa. E ciò indipendentemente dall'altezza del valico medesimo, che assume l'aggettivazione di montano non in funzione della sua altitudine, ma della caratteristica che gli è peculiare di mettere in comunicazione i versanti opposti dei rilievi montuosi";
Il TAR Liguria ha altresì ritenuto determinante "la sola individuazione del sistema orografico della regione interessata e, nell'ambito di esso, l'identificazione secondo le comuni nozioni geografiche delle catene e dei singoli rilievi montuosi con i relativi valichi di intercomunicazione". "La legge, ai fini della tutela e della salvaguardia dell'avifauna migratrice, ha inteso considerare tutti i passi montani, ed è infondata la pretesa di limitare il divieto soltanto ai valichi appartenenti ad un determinato spartiacque".
Riguardo all’individuazione delle rotte migratorie stesse, citate nell'art. 1, quinto comma, della Legge 157/92, non ha giovato l'atteggiamento assunto dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che - anziché indicare un quadro sia pur parziale delle zone di interesse in ogni Regione - si è limitato, forse per carenza di uomini e mezzi, a trasmettere alle Regioni i dati storici sugli inanellamenti e le ricatture, al fine di lasciar individuare agli Enti Locali , con discutibili criteri statistici, le aree più importanti (nulla si dice in merito all'eventualità di valichi di notevole interesse presso cui nessuno si sia mai sognato di inanellare gli uccelli, o da cui nessuno abbia mai restituito gli anelli di cui fossero muniti esemplari ivi abbattuti).
Anche una circolare INFS sui valichi montani del 16/3/1993, tecnicamente generica e ambigua sotto il profilo giuridico, non ha contribuito a smuovere le acque.
Non c'è dubbio che, da una parte, la sussistenza del requisito delle rotte migratorie dia a Regioni e Province ampia discrezionalità nel delineare gli elenchi dei valichi protetti; ma è altrettanti vero che gli enti stessi possono acquisire i dati sul campo e basarsi inoltre sullo sforzo di caccia già rilevabile -ad esempio- in quelle aree ove è presente una massiccia presenza di appostamenti di caccia. E in ogni caso è difficile sostenere che in un’ intera regione o provincia, come spesso accade, sia assente qualunque valico montano di significativo interesse per la tutela dell'avifauna migratrice.
Riguardo alla competenza nell’individuazione dei valichi montani assoggettati a divieto di caccia, si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione Sesta,con sentenza n. 430 del 2/2/2001 (PD 101164),presidente Ruoppolo G.,estensore Santoro S.,ricorrente Federazione Italiana della Caccia contro Provincia di Massa Carrara ed al.;
Viene confermato un pronunciamento del TAR Toscana del 27/1/1994 (presso il quale era stata, tra l’altro, contestata la competenza delle Province in materia).
Si riporta un estratto della suddetta sentenza del Consiglio di Stato :
(omissis)….
“ 3. E’ parimenti infondato il terzo motivo, con cui si contesta il rilievo addotto dal primo giudice al mancato divieto della caccia in prossimità dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie, sostenendosi l’incompetenza in materia delle province.
La legge11 febbraio 1992, n. 157 (recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), stabilisce, all’art. 1 comma terzo, che le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed al successivo art. 9, comma primo, che alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della medesima legge.
Infine, il successivo art. 10 stabilisce che le regioni e le province realizzano la pianificazione faunistico-venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio.
Poiché il divieto della caccia in prossimità dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie rientra appunto nella destinazione differenziata del territorio a fini di pianificazione faunistico-venatoria, deve concludersi per la competenza della provincia a provvedere in materia.
…..”