Legge 8 febbraio 2006, n. 61 "Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3-3-2006
Obiettivo della legge e' di prevenire scarichi di sostanze inquinanti in acque internazionali, ma contigue alle coste italiane, e di conformarsi ad atti legislativi già presi da altri Stati rivieraschi mediterranei e che hanno istituito proprie zone di interesse particolare, come ad esempio la Francia.
Il provvedimento, composto da due articoli, che recano rispettivamente l'istituzione di protezione di zone ecologiche e l'approvazione della normativa di garanzia all'interno di queste zone, consente una parziale attuazione della "zona economica esclusiva" prevista dalla Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare (1982), a cui l'Italia ha aderito. A largo delle coste italiane e' rilevante, come in tutto il Mediterraneo, il rischio di catastrofi ecologiche, dovute sia a scarichi di sostanze inquinanti da parte di navi mercantili che ad incidenti di navigazione. Tali incidenti possono provocare devastazioni ambientali e dalle conseguenze catastrofiche per l'ecosistema marino. La Convenzione dell'82 prevede quindi il diritto degli Stati costieri di istituire le cosiddette "zone costiere esclusive" e al loro interno "zone di gestione delle risorse biologiche", zone di pesca o di gestione della protezione dell'ambiente marino, zone di protezione ecologica. Il mare territoriale e' quella zona di mare adiacente alle coste sulla quale si estende direttamente la sovranità degli Stati: l'acquisizione di questa sovranità è automatica e l'ampiezza massima prevista e' quella di 12 miglia marine dalla costa; la piattaforma territoriale e' quella parte del suolo marino, contigua alle coste, che costituisce il naturale prolungamento delle coste ed una profondità costante di 200 metri. Lo Stato bagnato dal mare, al di la' di quello territoriale, ha il diritto esclusivo di sfruttare le risorse, sia biologiche sia minerali, della piattaforma, e la "zona economica esclusiva" riconosce agli Stati costieri il controllo esclusivo di queste risorse fino ad una estensione massima di 200 miglia marine dalla linea di base del mare territoriale.
L'autorizzazione all'istituzione di zone di protezione ecologica, prevista con un decreto del presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri, prevede la notifica agli Stati interessati, le cui coste cioè siano adiacenti od opposte a quelle italiane. I limiti esterni delle zone vengono determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati e, fino alla data di entrata in vigore di questi accordi, i limiti delle zone italiane vengono fissate dalla linea di equidistanza tra linee di base del mare territoriale italiano e di quello dello Stato estero adiacente. In queste aree, stabilisce l'articolo 2, nelle zone di protezione ecologica, si applicano, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità diversa dall' italiana, le norme del diritto del nostro paese, dell' Unione Europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino compreso quello da navi e da acque di zavorra (come per le petroliere), inquinamento da immersione di rifiuti, da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e quello di origine atmosferica, nonchè in materia di protezione dei mammiferi, delle biodiversità e del patrimonio archeologico e storico. La legge non si applica alle attività di pesca.