Influenza aviaria, divieto di uso dei richiami vivi: sanzione

Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225 "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003 - Supplemento Ordinario n. 138
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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa le norme di controllo e le misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue), d'ora innanzi denominata «malattia».

Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «azienda»: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla malattia;
b) «specie ricettiva»: qualsiasi specie di ruminante, sia domestica che selvatica;
c) «animali»: gli animali di una specie ricettiva, tranne gli animali selvatici per i quali in sede comunitaria possono essere fissate disposizioni specifiche;
d) «proprietario o detentore»: persone fisiche o giuridiche che hanno la proprietà degli animali o sono incaricate di allevarli;
e) «vettore»: l'insetto della specie «culicoides imicola» o qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di trasmettere la febbre catarrale degli ovini;
f) «sospetto»: manifestazione di un qualsiasi sintomo della malattia in una delle specie ricettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualità;
g) «conferma dell'infezione»: la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza in una zona determinata della malattia basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici;
h) «autorità competente»: il Ministero della salute o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
i) «veterinario ufficiale»: il medico veterinario dipendente dall'autorità competente.

.......omissis

Art. 16. - Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto, di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I al presente decreto o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto di una delle malattie in questione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37 a Euro 9.296,22.

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