Con l'influenza aviaria anche le regole per importare selvaggina cacciata all'estero sono cambiate: con una nota del Ministero della Salute vengono chiariti tutte le regole (30/11/05)
Con una nota del 14 Luglio 2005 il Ministero della Salute ha chiarito che, per quanto riguarda l'importazione di fauna cacciata all'estero, occorre rispettare le seguenti norme.
La selvaggina cacciata o allevata ma importata a scopo commerciale e quella cacciata importata a seguito dei cacciatori sono soggette alla stessa disciplina inerente la sanità animale, ovvero:
- il Paese terzo di provenienza deve essere inserito nella lista dei Paesi dai quali è possibile importare selvaggina nel territorio comunitario di cui alla Decisione 2000/585/CE per quella particolare categoria di selvaggina e secondo le istruzioni riportate nella relativa legenda
- la selvaggina deve essere scortata dal corrispondente certificato veterinario tra quelli riportati in allegato alla Decisione 2000/585/CE con l'indicazione dello stabilimento riconosciuto ad esportare nel territorio comunitario
- l'importazione deve quindi essere approvata dal posto di ispezione frontaliero di entrata nel territorio dell'Unione Europea
- unica deroga è quella relativa alle provenienze dai Paesi di cui all'Art. 2, seconda linea, del Regolamento 745/2004, ovvero carni e prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari introdotti nella Comunità dalla Groenlandia, Isole Faeroer, Islanda, Liechtenstein e dalla Svizzera purché la relativa quantità non superi i 5kg a persona