Fondo di garanzia per le vittime della caccia: elenco imprese assicuratrici

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo - Provvedimento 28 dicembre 2006  "Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. (Provvedimento n. 2497)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8-1-2007
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L' Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo 

    Vista  la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed   integrazioni,  concernente  la  riforma  della  vigilanza  sulle assicurazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   7 settembre  2005,  n.  209, approvativo   del   Codice   delle   assicurazioni   private  ed,  in particolare,  l'art. 302 concernente l'ambito di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
    Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, recante norme per la gestione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia ed, in particolare, l'art. 6 il quale prevede che,  con  provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  vengono  designate le imprese di assicurazione che provvedono a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri  a carico del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonche'  l'art.  7,  che prevede che ciascuna delle imprese designate dovra'  provvedere  a  quanto  dovuto per i sinistri verificatisi nel territorio   di   sua   competenza  entro  tre  anni  dalla  data  di pubblicazione   del   provvedimento   di  designazione  e  fino  alla pubblicazione del provvedimento che designi altre imprese;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.  385  con  il  quale  e'  stato  approvato il «Regolamento recante semplificazione   dei   procedimenti  amministrativi  in  materia  di assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato»;
    Visto  il provvedimento ISVAP n. 2128 del 21 novembre 2002 con il quale  sono  state  designate  le  imprese per il triennio decorrente dalla  data  di pubblicazione del provvedimento stesso nella Gazzetta Ufficiale;
    Vista  la  delibera  in  data  19 ottobre  2006  del Consiglio di Amministrazione  della  Consap  S.p.a.  che, in conformita' al parere reso  dal  Comitato del Fondo di garanzia per le vittime della caccia ha  espresso,  ai  sensi  del  citato art. 6 del decreto ministeriale 22 giugno  1993,  n.  346,  avviso favorevole alla designazione delle imprese di seguito specificate;

                              Dispone:

           Art. 1.
    1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346, sono designate a provvedere alla liquidazione  agli  aventi  diritto  delle  somme  loro  dovute per i sinistri  a  carico del Fondo di garanziaper le vittime della caccia, verificatisi  nel triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,  le  seguenti  imprese di assicurazione, relativamente alla regione  o  gruppo  di  regioni  del  territorio nazionale di seguito indicate:

          Art. 2.
    Il  presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel  Bollettino dell'ISVAP ed e' reso disponibile sul sito internet dell'Autorita'.

      Roma, 28 dicembre 2006
                                              Il presidente: Giannini

Vedi allegato materiali tabella_isvap.pdf

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