A partire dal prossimo 16 agosto saranno in vigore due nuovi articoli del Codice Penale di un certo interesse in materia di tutela della biodiversità.
Si tratta di una (sia pure pasticciata, come tradizione degli uffici del Ministero dell'Ambiente) parziale attuazione della Direttiva CE n. 99 del 2008 in materia di tutela penale dell'Ambiente.Con l'art. 1 della legge 121/2011 sono stati introdotti nel Codice Penale due nuovi articoli - rispettivamente - in materia di protezione di esemplari di specie protette e di danneggiamento dei relativi habitat.
Protezione di esemplari di specie protette - art. 727-bis
Il nuovo art. 727-bis del C.P. punirà uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette dalla Direttive Habitat ed Uccelli.
Attenzione però: la sanzione penale si applicherà a patto che non esistano già sanzioni penali più gravi (come ad esempio quelle già contenute nella legge 157/92 sulla caccia o nella legge 150/92 sulla CITES).
Un aspetto importante visto che le nuove norme, sia pure punendo anche la distruzione di alcune specie di molluschi, insetti ed anfibi, non saranno applicabili nei casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Cosa si intende per "trascurabile"? Tutta manna in futuro per gli avvocati e relativo lavoro interpretativo per i giudici.
Danneggiamento dei relativi habitat - art. 733-bis
Più preciso il discorso per il nuovo art. 733-bis del C.P. . L'alterazione o la distruzione di un Habitat - a parte il danno stesso, ovviamente - dovrà avere come riferimento, tra l'altro, la presenza dell'ambiente compromesso negli elenchi delle ZPS o delle ZSC designate dallo Stato italiano in attuazione delle direttive Habitat ed Uccelli
(commento a cura di Augusto Atturo)
Testo del Decreto legislativo (in vigore dal: 16-8-2011)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
Vista la direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in particolare, l'articolo 19;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e tenuto conto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente:
«Art. 727-bis
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;
b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente:
«Art. 733-bis
(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.