Decreto legislativo 121/2011: tutela penale dell'ambiente

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1-8-2011

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A partire dal prossimo 16 agosto saranno in vigore due nuovi articoli del Codice Penale di un certo interesse in materia di tutela  della biodiversità.

Si tratta di una (sia pure pasticciata, come tradizione degli uffici del Ministero dell'Ambiente) parziale attuazione  della Direttiva CE  n. 99 del 2008 in materia di tutela penale dell'Ambiente.Con l'art. 1 della legge 121/2011 sono stati introdotti nel Codice Penale due nuovi articoli - rispettivamente - in materia di protezione di esemplari di specie protette e di danneggiamento dei relativi habitat.

Protezione di esemplari di specie protette - art. 727-bis

Il nuovo art. 727-bis del C.P. punirà uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette dalla Direttive Habitat ed Uccelli.

Attenzione però: la sanzione penale si applicherà a patto che non esistano già sanzioni penali più gravi (come ad esempio quelle già contenute nella legge 157/92 sulla caccia o nella legge 150/92 sulla CITES).

Un aspetto importante visto che le nuove norme, sia pure punendo anche la distruzione di alcune specie di molluschi, insetti ed anfibi,  non saranno applicabili nei casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Cosa si intende per "trascurabile"? Tutta manna in futuro per gli avvocati e relativo lavoro interpretativo per i giudici.

Danneggiamento dei relativi habitat - art. 733-bis

Più preciso il discorso per il nuovo art. 733-bis del C.P. . L'alterazione o la distruzione di un Habitat - a parte il danno stesso, ovviamente - dovrà avere come riferimento, tra l'altro, la presenza dell'ambiente compromesso negli elenchi delle ZPS o delle ZSC designate dallo Stato italiano in attuazione delle direttive Habitat ed Uccelli

(commento a cura di Augusto Atturo)


Testo del Decreto legislativo (in vigore dal: 16-8-2011)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2008/99/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;
  Vista  la  direttiva  2009/123/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva  2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione  di sanzioni per violazioni;
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa   all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009, ed, in  particolare, l'articolo 19;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e tenuto conto che  le  competenti  Commissioni  del  Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini previsti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 7 luglio 2011;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della giustizia, di concerto con il  Ministri  degli  affari esteri, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'economia  e delle finanze;

                               E m a n a
  il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1 - Modifiche al codice penale
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 727, e' inserito il seguente:
 
                            «Art. 727-bis
 
 (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione  di  esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con  l'arresto  da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo  i  casi  in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari  e abbia un impatto trascurabile  sullo  stato  di  conservazione  della specie.
  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva  o  detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica  protetta  e' punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di  tali  esemplari  e  abbia  un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;
    b) dopo l'articolo 733, e' inserito il seguente:
 
                            «Art. 733-bis
 
 (Distruzione o deterioramento  di  habitat  all'interno  di  un  sito protetto)
 
  Chiunque,  fuori  dai  casi  consentiti,   distrugge   un   habitat all'interno  di  un   sito   protetto   o   comunque   lo   deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito  con  l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.».
  2. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  727-bis  del  codice penale,  per  specie  animali  o  vegetali  selvatiche  protette   si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
  3. Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  733-bis  del  codice penale per 'habitat all'interno  di  un  sito  protetto'  si  intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una  zona  sia  classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva  2009/147/CE,  o  qualsiasi  habitat  naturale  o  un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma  dell'art.  4,  paragrafo  4,  della  direttiva 92/43/CE.

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