Legge 11 febbraio 1992, N. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41 - Testo coordinato aggiornato all'Aprile 2011
Testo aggiornato con la Legge 4/6/2010 n. 96 (“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009. “ in GU n. 146 del 25-6-2010 - Suppl. Ordinario n. 138) , con la Legge 2/12/2005 n. 248, con la Legge 3 ottobre 2002, n.221 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. Pubblicata su GU n. 239 del 11-10-2002, e con la Legge 1 marzo 2002 ,n.39 –Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee-legge comunitaria 2001, pubblicata su GU n.72 del 26-3-2002.
Si tratta della legge sulla caccia a livello nazionale che recepisce le direttive comunitarie di competenza. Stabilisce principi fondamentali, quali quello della fauna selvatica come "patrimonio indisponibile dello stato" per cui la caccia deve essere intesa come una deroga a un principio generale e prioritario di tutela che viene concessa dallo Stato all'interno di precise delimitazioni di persone (coloro i quali sono dotati di licenza), tempo (il calendario venatorio), specie (quelle esplicitamente indicate come cacciabili per ogni periodo) e spazio (le aree in cui è consentita la caccia). Altri principi fondamentali sono quelli del rapporto cacciatore/territorio, in modo da responsabilizzare il mondo venatorio sullo sfruttamento delle risorse faunistiche impedendo una caccia indiscriminata, e della gestione delle zone di caccia condivisa tra enti pubblici, cacciatori, agricoltori e ambientalisti. La legge stabilisce anche sanzioni penali (Art. 30) ed amministrative (Art. 31) per violazioni di maggiore o minore gravità.