Armi ad aria compressa - Ministero dell'Interno: Decreto 362 del 9 agosto 2001

Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo
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Il Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - nr. 231 del 4 ottobre 2001, stabilisce le norme di fabbricazione, importazione, immatricolazione, porto e trasposrto, utilizzo, delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule e sono quindi armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.

La detenzione di queste armi non è sottoposta ad alcun obbligo di denuncia, mentre ne è vietato il porto al di fuori della propria abitazione senza giustificati motivi. L'utilizzo delle armi citate è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni. Ne è evidentemente vietato l'uso a scopo venatorio.

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