Un protocollo allegato al trattato CE prevede che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura e dei trasporti la Comunità e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali. Il regolamento non si applica solo ai trasportatori ma anche ad altre categorie di operatori quali agricoltori, commercianti, centri di raccolta e macelli.
Il regolamento mira a rafforzare le seguenti misure:
- condizioni per i trasportatori che effettuano viaggi di lunga distanza;
- miglioramento dei tempi di viaggio e della disponibilità di spazio per gli animali;
- formazione del personale e ampliamento del campo di applicazione di tale obbligo al personale dei centri di raccolta;
- norme per il trasporto di cavalli;
- miglioramento delle norme tecniche per i veicoli stradali;
- esigenze specifiche per tutte le navi adibite al trasporto di bestiame che operano a partire dai porti comunitari;
- responsabilità dei trasportatori e degli altri operatori coinvolti nel trasporto di animali;
- ruolo delle autorità competenti nella sorveglianza delle operazioni di trasporto e cooperazione tra i servizi interessati;
- strumenti per il controllo e miglioramento dell'attuazione.
Il regolamento modifica le direttive 64/432/EEC e 93/119/EC e il regolamento 1255/97 e non è destinato ad impedire agli Stati membri di adottare misure nazionali più rigorose.