Direttiva Habitat: 92/43

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 206 del 22 luglio 1992

Il continuo degrado degli habitat naturali e le minacce che gravano su talune specie figurano fra i principali aspetti oggetto della politica ambientale dell’Unione europea (UE). La direttiva, denominata direttiva Habitat, mira a contribuire alla conservazione della biodiversità negli Stati membri definendo un quadro comune per la conservazione delle piante e degli animali selvatici e degli habitat di interesse comunitario.

La direttiva stabilisce una rete ecologica europea denominata "Natura 2000". Tale rete è costituita da "zone speciali di conservazione" designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della direttiva e da zone di protezione speciale istituite dalla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L’allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.

La designazione delle zone speciali di conservazione avviene in tre tappe. Secondo i criteri stabiliti dagli allegati, ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e vegetali selvatiche. In base a tali elenchi nazionali e d’accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di siti d’importanza comunitaria per ognuna delle sette regioni biogeografiche dell’UE (alpina, atlantica, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea e pannonica). Entro un termine massimo di sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come sito d’importanza comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come zona speciale di conservazione.

Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale o una specie prioritaria non sia stato inserito in un elenco nazionale, la direttiva prevede l’avvio di una procedura di concertazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione. Qualora la concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare il sito come sito di importanza comunitaria.

Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado. La direttiva prevede la possibilità che la Comunità cofinanzi le misure di conservazione.

Spetta inoltre agli Stati membri:

  • favorire la gestione degli elementi del paesaggio ritenuti essenziali per la migrazione, la distribuzione e lo scambio genetico delle specie selvatiche;
  • applicare sistemi di protezione rigorosi per talune specie animali e vegetali minacciate (allegato IV) e studiare l’opportunità di reintrodurre tali specie sui rispettivi territori;
  • proibire l’impiego di metodi non selettivi di prelievo, di cattura e uccisione per talune specie vegetali ed animali (allegato V).

Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano ricerche e studi scientifici atti a contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva.

Ogni sei anni gli Stati membri riferiscono sulle disposizioni adottate in applicazione della direttiva. La Commissione redige una relazione di sintesi in base a tali relazioni.

In seguito all’adesione dei 10 nuovi Stati membri il 1o maggio 2004, gli allegati della direttiva sono stati modificati per tener conto della loro diversità biologica. L’allargamento ha portato con sé nuove sfide per la biodiversità e anche nuovi elementi, come una nuova regione biogeografica, la regione pannonica. I nuovi paesi hanno dovuto presentare gli elenchi delle zone di conservazione entro il 1o maggio 2004.

I siti di importanza comunitaria oggi rappresentano circa l’11,6% del territorio dell’UE.

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.

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