Sparo in luogo abitato con fucile ad aria compressa integra getto pericoloso di cose

Massima: lo sparo in luogo abitato con fucile ad aria compressa non costituisce esplosione pericolosa non trattandosi di arma da fuoco, costituisce getto pericoloso di cose. Non integra quindi il reato di cui all'Art. 703 del Codice Penale, perché tale fucile, pur dovendosi considerare arma da sparo, ai sensi degli Artt. 704, 585 del Codice Penale e 44 RD 6 maggio 1940, n. 635, non è compreso tra le armi da fuoco cui si riferisce il citato Art 703 Codice Penale, né tra le altre previsioni dello stesso disposto di legge (Cassazione Penale Sez. VI, 13.12.1974 N.9885)

Il fatto integra invece gli estremi del reato preisto dall'Art. 674 del Codice Penale, con l'espulsione del pallino di piombo mediante la forza dell'aria compressa, il getto di cosa atta ad offendere le persone e, costituendo quel pericolo all'incolumità pubblica, e in particolare all'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni, che la contravvenzione in esame mira a prevenire.

Art. 674 c.p. - Getto pericoloso di cose

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire 400.000.

Tutela Fauna Copyright & Disclaimer

Sponsor: Powered by: