In materia di caccia vige la specialita’ della 157, che esclude la confisca laddove non prevista (cioe’ in quasi tutte le fattispecie di cui all'art. 30, ad eccezzione delle lettere a) b) ed e). Ogni violazione al TULPS puo’ pero’ comportare la confisca, anche se si obla la contravvenzione
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-06-2010) 30-06-2010, n. 24550
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con ordinanza, deliberata il 16 novembre 2009 e depositata il 17 novembre 2009, il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'opposizione - avverso il diniego della restituzione e la contestuale confisca dell'arma sequestrata - proposta da C.L., prosciolto (per estinzione del reato giusta oblazione) dalla contravvenzione prevista e punita dagli artt. 38, 221 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773* e art. 58, comma 3, del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 6 maggio 1940, n. 635*, per l'omesso rinnovo della denunzia della detenzione, nella mutata residenza, del fucile Winchester (in precedenza denunziato), motivando: il precedente di legittimita’, invocato dall' opponente (sentenza Sez. 1, 1 aprile 2008, n. 14.389), non appare '"convincente", in quanto la "scelta di politica criminale" del legislatore "è finalizzata a colpire con la confisca tutti i reati concernenti le armi, mentre il richiamo, contenuto dalla *L. 22 maggio 1975, n. 152, art.6, comma 1*, al capoverso *dell'articolo 240 Codice Penale è fatto con riferimento all'istituto della confisca obbligatoria e non alle singole condotte contemplate nello stesso *art. 240 c.p.*, comma 2"; ne’ ricorre alcuna ipotesi di deroga alla confisca obbligatoria (come nel caso, oggetto del recente arresto di legittimita’ 11580/2009, in materia di legge sulla caccia, che prevede la confisca esclusivamente a carico del condannato).
2. - Ricorre per cassazione l'interessato, personalmente mediante atto recante la data del 28 novembre 2009, col quale denunzia, ai sensi *dell'art. 606 c.p.p.*, comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale, ribadendo il richiamo alla massima di legittimita’ (non condivisa dal giudice della esecuzione) e deducendo: non è stata accertata la sussistenza del reato contestato; la condotta attribuita a esso ricorrente non rientra nelle previsioni *dell'art. 240 c.p.*, comma 2; non è pertinente il riferimento alle disposizioni in tema di confisca contenute nella legge sulla caccia.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 17 marzo 2010 obietta: la estinzione del reato non è ostativa alla applicazione della confisca obbligatoria, ai sensi della *L. 22 maggio 1975, n. 152*, art. 6..
4. - Il ricorso è infondato.
Erroneamente il ricorrente invoca - e il giudice a quo afferma di disattendere - il principio di diritto fissato da questa Corte, in tema di "trasporto di armi senza preavviso", secondo il quale, per effetto del rinvio operato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 6, all'*art. 240 c.p.*, comma 2, la confisca, in caso di proscioglimento per reati concernenti le armi, è disposta solo in relazione alle ipotesi contemplate nella succitata disposizione del codice penale.
Il contrasto di giurisprudenza, in proposito censito da recente sentenza (Sez. 1, 20 gennaio 2010, n. 11480, Trisolino), circa la portata e il contenuto del richiamo del primo ca-poverso *dell'art. 240 c.p.*, contenuto nell'art. 6, comma 1 cit., non è influente nella fattispecie.
Infatti la detenzione dell'arma, in carenza del rinnovo della denunzia prescritto dall'art. 58, comma 3, del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 6 maggio 1940, n. 635 *, "costituisce reato", ai sensi degli artt. 38 e 221 Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*. Sicche’ trova puntuale applicazione la previsione della confisca obbligatoria, ai sensi *dell'art. 240 c.p.*, comma 2, n. 2.
Ne’, infine, il ricorrente, essendosi avvalso della oblazione, puo’ dolersi del mancato accertamento dibattimentale (anziche’ sulla base degli atti di indagine) della materialita’ della condotta contravvenzionale. Invero, "la misura di sicurezza patrimoniale .. è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato" (Sez. 1, n. 38951 del 1 ottobre 2008, Cattane, massima n. 241310; cui ad de: Sez. 1, 23 ottobre 1997, n. 5967, Porpiglia, massima n. 209788; Sez. 1, 29 ottobre 1997, n. 413, Caracciolo, massima n. 209434); Sez. 1, 12 novembre 1997, n. 11128, Maesano, massima n. 209157; Sez. 1, 10 novembre 2006, n. 1264, Pisciotta, massima n. 235854; Sez. 1, 22 settembre 2006, n. 34042,
Bardino, massima n. 234799; e, da ultimo, gia’ cit, Sez. 1, 20 gennaio 2010, n. 11480, Trisolino, massima n. 246532).
Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.