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Furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato

Corte Suprema di Cassazione, IV Sezione Penale, Sentenza n. 34352  del 27/5/2004 (ud. 24/5/2004), deposit. 11/8/2004 Presidente: D'Urso; Relatore: Bianchi ; Proc.: Geraci ; Ricorrenti: Peano U.  e V.C. "Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è .. ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia"

Tutti  gli organi di vigilanza possono procedere per il reato di furto aggravato previsto dal codice penale a carico del soggetto che, senza licenza, opera un'azione di bracconaggio. Si applica la teoria giurisprudenziale sopra citata. Sarà opportuno richiamare negli atti  la massima della sentenza della Cassazione riportata in apertura del presente articolo ed eventualmente anche le altre note. Tale  reato consente tutti gli strumenti procedurali operativi nella flagranza  o quasi flagranza, tra cui le perquisizioni personali e veicolari (ed in casi particolari se strettamente necessario anche quelle domiciliari) di iniziativa autonoma della PG ed i sequestri, sempre di iniziativa.

Ricordiamo che il furto è un reato grave rispetto agli illeciti  previsti dalla normativa specifica sulla caccia e dunque l'effetto deterrente e repressivo è notevolmente superiore e molto efficace.

Il testo completo della sentenza e' disponibile qui a detsra nella sezione Documenti.

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