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E' reato trasportare l'arma da caccia in condizioni incompatibili con l'esercizio della caccia

Sussiste il reato di porto abusivo di arma da fuoco nel caso di persona che trasporti il fucile in condizioni di tempo e di luogo incompatibili con l'uso della caccia (fattispecie di arma in auto, in orario notturno e in stato di ubriachezza del proprietario), quando la licenza di porto di fucile sia riferita al SOLO uso caccia (a seguito di cancellazione dal libretto rilasciato della parola "anche", da parte dell'autorità di P.S.) - Cassazione Pen. - Sez. 1, Sentenza n. 44170 del 18/11/2009 (c.c. 28/10/2009) - Pres.: Silvestri - Rel. : Barbarisi - Ricorr. : Cani

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Udienza pubblica del 28/10/2009 - SENTENZA  N. 913 - REGISTRO GENERALE  - N. 26783/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente -
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cani Nicola n. il 29 settembre 1963;
avverso la sentenza 8 maggio 2009 - Corte di Appello di Cagliari;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARISI Maurizio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott.
MARTUSCIELLO Vittorio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza in data 8 maggio 2009, depositata in cancelleria il 22 maggio 2009, la Corte di Appello di Cagliari, confermava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato Cani Nicola responsabile, tra l'altro, del reato di porto illegale di fucile condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione ed Euro 100,00 di multa con la sospensione condizionale della pena.
1.1. - Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata Cani Nicola, in data primo gennaio 2005, alle ore due di notte, veniva sorpreso, durante un controllo dei Carabinieri della Stazione di Teulada, in stato di ubriachezza alla guida del proprio veicolo, recando un fucile (cal. 12 Benelli) sul sedile posteriore.
Poiché risultava che il Cani fosse titolare di licenza di porto di fucile solo per uso di caccia, il giudice riteneva sussistente il reato di porto illegittimo di fucile.
2. - Avverso tale decisione, ha proposto personalmente tempestivo ricorso per cassazione Cani Nicola chiedendone l'annullamento per il seguente profilo:
- mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); la Corte avrebbe dovuto nella fattispecie seguire la maggioritaria giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui è legittimo il porto autorizzato ancorché non per l'attività venatoria per la quale è stata rilasciata la licenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - Osserva la Corte che è orientamento di questo giudice di legittimità ritenere che l'autorizzazione nel porto di un fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di
detta arma anche se l'esercizio stesso venga attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, anche non leciti.
Ed invero le finalità per le quali il titolare di una licenza si avvalga dell'autorizzazione concessagli sono, in genere, penalmente irrilevanti, ferma restando la sanzionabilità in via amministrativa (e penale) dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione (Cass., Sez. 1^, 24 aprile 2008,
n. 19771, Franchina, rv. 240376; Sez. 1^, 29 luglio 1997, Roich; Sez. 1^, 20 giugno 1995, Piana; Sez. 1^, 6 febbraio 1998, Bianchini).
3.2. - Deve tuttavia osservarsi che nella fattispecie di causa la licenza è stata sì rilasciata per uso di porto di fucile, ma, come risulta dall'atto medesimo, è stato in modo specifico prescritto che il porto medesimo sia solo per uso di caccia (la dicitura più esattamente riporta la parola anche, che precede quelle per uso caccia, debitamente cancellata). Non vi è dubbio che rientri nel potere discrezionale dell'autorità amministrativa limitare il porto a determinate condizioni che qualora non si verifichino, come nella fattispecie, avendo il ricorrente trasportato sulla propria auto, notte tempo, in condizioni di ubriachezza, il fucile in questione (e dunque in condizioni di tempo e di luogo incompatibili con l'uso della
caccia) rendono illegittimo il porto dell'arma medesima.
Poiché le prescrizioni imposte dalla Pubblica Amministrazione al detentore non erano dunque generiche, bensì specifiche, la violazione delle medesime ha integrato il delitto contestato. 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2009

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