La Corte di Cassazione penale chiarisce che la sanzione per il maltrattamento di animali puo’ sommarsi a quelle relative alla Caccia. Nella fattispecie la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Cassazione Penale, Sez. III , sentenza n. 41742 del 30 ottobre 2009 (09/11/09)
Uccelli selvatici detenuti in spazi angusti, privi di acqua ed in mezzo ai propri escrementi. Uno "spettacolo" frequente presso commercianti, pseudo-allevatori e cacciatori capannisti che utilizzano richiami vivi.
La Corte di Cassazione penale chiarisce che tali situazioni violano, oltre che la legge sulla caccia 157/92, anche l'articolo 727 del codice penale, che nella sua nuova formulazione a partire dal 2004 punisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.
In pratica le sanzioni penali previste dalle due norme si sommano. Non vale cioè il principio di inapplicabilità dell'art. 727 codice penale che il legislatore aveva richiamato per i casi speciali già puniti dalla legge venatoria statale, che nulla afferma su questa particolare circostanza.
Cassazione Penale, Sez. III , sentenza n. 41742 del 30 ottobre 2009 (Ud. 6 ott 2009- registro gen. 012432/2009)
Presidente: Teresi, Estesnsore: Amoresano, Ricorrente: Russo
Caccia e animali. Rapporti di specialità tra legge sulla caccia e reati contravvenzionali previsti codice penale (detenzione animali selvatici in condizioni incompatibili con la loro natura).
Non è esatto che le norme di cui alla L.157/92 si pongano in rapporto di specialità con tutte le norme dei codice penale. L’art.19 ter disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale prevede invero che ‘le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia...". Il titolo IX bis sopraindicato comprende l’art.544 bis (uccisione di animali), l’art.544 ter (maltrattamenti di animali), l’art.544 quater (spettacoli o manifestazioni vietati), l’art.544 quinquies (divieto di combattimenti tra animali), vale a dire le ipotesi originariamente previste dall’art.727 c.p. che la Legge 20.7.2004 n.189 ha trasformato da contravvenzioni in delitti. L'art.19 ter non fa invece alcun riferimento alle ipotesi contravvenzionali di cui all’art.727 c.p, come modificato dalla medesima L.189/04.