Per applicare il reato di caccia nelle giornate di silenzio venatorio non ci si deve riferire solo alle violazioni perpetrate nelle date ricadenti nei martedì e venerdì (considerate di "silenzio venatorio" in tutta Italia , nel corso della stagione di caccia); infatti se il calendario venatorio regionale prevede giornate di caccia fisse in alcuni periodi, che automaticamente escludono altre giornate settimanali (caso del giovedì, per il calendario venatorio pugliese del 2009 nel mese di settembre), sono da considerarsi giornate di silenzio venatorio anche quelle individuate in tal modo dalle Regioni. Pertanto chi caccia in detti giorni incorre ugualmente nel reato previsto dall'art. 30, comma primo-lett. F) della legge 157/92
Massima
Cass. Sez. III n. 34755 del 26 settembre 2011 (Ud 25 mag. 2011) Pres. Petti Est. Rosi Ric. Costantino ed altri
Caccia e animali. Silenzio venatorio: Il contenuto del divieto dell'attività venatoria enunciato nell'art.18 della legge n. 157 del 1992 va individuato facendo riferimento alla legge regionale e pertanto è evidente che per giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle nelle quali l'esercizio della caccia non sia consentito in virtù di disposizione di legge regionale.
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