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Armi e munizioni - Custodia - Omessa custodia - Fattispecie

Integra il delitto di cui all'art. 20, comma primo, prima parte, e comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata

*Cass. pen., sez. I, 12 aprile 2006, n. 13006 ( 30 marzo 2006) Ric. P.M. in proc. Scarabicchi. (L, 18 aprile 1975, n. 110, art. 20).

oltre a:

Armi e munizioni - Custodia - Cautele - Omissione

L'art. 20 comma primo prima parte della legge 18 aprile 1975, n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi) indica genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in concreto, il suo contenuto. Compete, quindi, al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l'agente abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Tale giudizio è incensurabile in cassazione, qualora la motivazione sia logica e congrua. (Nella specie è stata ritenuta non diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in vettura a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto può essere perpetrato).

*Cass. pen., sez. I, 27 maggio 2004, n. 24271 ( 13 maggio 2004) Ric. Cedro. (L, 18 aprile 1975, n. 110, art. 20).

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