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Abbattimento di fauna alpina non autorizzato

L'abbattimento in Zona Alpi  senza autorizzazione integra il reato di abbattimento di tipica fauna alpina (art. 30/1° c./G legge 157/92) e non l'illecito amministrativo di caccia in Comprensorio Alpino senza autorizzazione (31/1° c. /lett. D legge 157/92). Cass. Sez. III, Sentenza  n. 2380 del 20 gennaio 2012 (Ud. 4 nov. 2011). Pres. Mannino  Est. Sarno ,  Ric. Carbogno. Abbattimento esemplari appartenenti alla "tipica fauna alpina"

La Cassazione ha ritenuto corretta la condanna in primo grado per questa fattispecie, con riferimento all'abbattimento (non autorizzato e in assenza di accompagnatore esperto, come previsto dalla regolamentazione vigente in Provincia di Belluno) di un capriolo. 

Anche per questa specie (sia pure non distribuita esclusivamente negli ambienti alpini) l'abbattimento in Zona Alpi  senza autorizzazione integra il reato di abbattimento di tipica fauna alpina (art. 30/1° c./G legge 157/92) e non l'illecito amministrativo di caccia in Comprensorio Alpino senza autorizzazione (31/1° c. /lett. D legge 157/92).

E' di tutta evidenza la maggiore deterrenza di questa innovazione giurisprudenziale per i casi di abbattimento di capriolo in spregio alla regolamentazione locale sulla caccia "di selezione" in area alpina.

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