La Corte di Cassazione ribadisce che l'uccisione di anche di un solo fringillide costituisce reato di caccia di specie vietata (art. 30, primo comma.lett. h) della legge 157/92) . Non occorre più, per i fringillidi, che siano abbattuti almeno sei esemplari, essendo fringuello e peppola, originariamente cacciabili, poi esclusi dalla fine del 1993 dal novero delle specie ammesse all'attività venatoria. La sentenze 5035/2012 della 3° sez. pen. della Cassazione resta nel solco dell'innovazione giurisprudenziale già delineata con la sentenzza 11111 del 2006 (28/03/12)
L'abbattimento in Zona Alpi senza autorizzazione integra il reato di abbattimento di tipica fauna alpina (art. 30/1° c./G legge 157/92) e non l'illecito amministrativo di caccia in Comprensorio Alpino senza autorizzazione (31/1° c. /lett. D legge 157/92). Cass. Sez. III, Sentenza n. 2380 del 20 gennaio 2012 (Ud. 4 nov. 2011). Pres. Mannino Est. Sarno , Ric. Carbogno. Abbattimento esemplari appartenenti alla "tipica fauna alpina"
Per applicare il reato di caccia nelle giornate di silenzio venatorio non ci si deve riferire solo alle violazioni perpetrate nelle date ricadenti nei martedì e venerdì (considerate di "silenzio venatorio" in tutta Italia , nel corso della stagione di caccia); infatti se il calendario venatorio regionale prevede giornate di caccia fisse in alcuni periodi, che automaticamente escludono altre giornate settimanali (caso del giovedì, per il calendario venatorio pugliese del 2009 nel mese di settembre), sono da considerarsi giornate di silenzio venatorio anche quelle individuate in tal modo dalle Regioni. Pertanto chi caccia in detti giorni incorre ugualmente nel reato previsto dall'art. 30, comma primo-lett. F) della legge 157/92
Il caso riguarda un cane da caccia rinvenuto denutrito a mesi di distanza. Il proprietario cacciatore lo aveva “perso” durante una battuta di caccia ma non si era minimamente preoccupato di denunciarne lo smarrimento. Secondo la Cassazione l'abbandono non deve essere inteso esclusivamente come forma attiva, ma anche comprendente “l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale” (30/05/11)
Integra il delitto di cui all'art. 20, comma primo, prima parte, e comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata
L'art. 20 comma primo prima parte della legge 18 aprile 1975, n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi) indica genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in concreto, il suo contenuto. Compete, quindi, al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l'agente abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Tale giudizio è incensurabile in cassazione, qualora la motivazione sia logica e congrua. (Nella specie è stata ritenuta non diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in vettura a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto può essere perpetrato).
Ultimo aggiornamento: 18/10/2012
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