Penale
PenaleL'uccisione anche di un solo fringillide è violazione penale: la Cassazione conferma

La Corte di Cassazione ribadisce che l'uccisione di anche di un solo fringillide costituisce reato di caccia di specie vietata (art. 30, primo comma.lett. h) della legge 157/92) . Non occorre più, per i fringillidi, che siano abbattuti almeno sei esemplari, essendo fringuello e peppola, originariamente cacciabili, poi esclusi dalla fine del 1993 dal novero delle specie ammesse all'attività venatoria. La sentenze 5035/2012 della 3° sez. pen. della Cassazione resta nel solco dell'innovazione giurisprudenziale già delineata con la sentenzza 11111 del 2006 (28/03/12)

PenaleAbbattimento di fauna alpina non autorizzato

L'abbattimento in Zona Alpi  senza autorizzazione integra il reato di abbattimento di tipica fauna alpina (art. 30/1° c./G legge 157/92) e non l'illecito amministrativo di caccia in Comprensorio Alpino senza autorizzazione (31/1° c. /lett. D legge 157/92). Cass. Sez. III, Sentenza  n. 2380 del 20 gennaio 2012 (Ud. 4 nov. 2011). Pres. Mannino  Est. Sarno ,  Ric. Carbogno. Abbattimento esemplari appartenenti alla "tipica fauna alpina"

PenaleCaccia durante il silenzio venatorio

Per applicare il reato di caccia nelle giornate di silenzio venatorio non ci si deve riferire solo alle violazioni perpetrate nelle date ricadenti nei  martedì e venerdì (considerate di "silenzio venatorio" in tutta Italia , nel corso della stagione di caccia); infatti se il calendario venatorio regionale prevede giornate di caccia fisse in alcuni periodi, che automaticamente escludono altre giornate settimanali (caso del giovedì, per il calendario venatorio pugliese del 2009 nel mese di settembre), sono da considerarsi giornate di silenzio venatorio anche quelle individuate in tal modo dalle Regioni. Pertanto  chi caccia in detti giorni incorre ugualmente nel reato previsto dall'art. 30, comma primo-lett. F) della legge 157/92

PenaleAbbandono del cane da caccia: una sentenza interessante

Il caso riguarda un cane da caccia rinvenuto denutrito a mesi di distanza. Il proprietario cacciatore lo aveva “perso” durante una battuta di caccia ma non si era minimamente preoccupato di denunciarne lo smarrimento. Secondo la Cassazione l'abbandono non deve essere inteso esclusivamente come forma attiva, ma anche comprendente “l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale” (30/05/11)

PenaleArmi e munizioni - Custodia - Omessa custodia - Fattispecie

Integra il delitto di cui all'art. 20, comma primo, prima parte, e comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata

PenaleArmi e munizioni_ omissione di custodia

L'art. 20 comma primo prima parte della legge 18 aprile 1975, n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi) indica genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in concreto, il suo contenuto. Compete, quindi, al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l'agente abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Tale giudizio è incensurabile in cassazione, qualora la motivazione sia logica e congrua. (Nella specie è stata ritenuta non diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in vettura a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto può essere perpetrato).

PenaleUccellagione e costituzione di parte civileCass. Sez. III n. 25873 del 7 luglio 2010 (Ud. 26 mag. 2010): un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in riferimento all’intero territorio nazionale (nella specie, il WWF), è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall’attività illecita di uccellagione
PenaleL’oblazione per contarvvenzioni legate al TULPS ed al suo regolamento non esclude la confiscaIn materia di caccia vige la specialita’ della 157, che esclude la confisca laddove non prevista (cioe’ in quasi tutte le fattispecie di cui all'art. 30, ad eccezzione delle lettere a) b) ed e). Ogni violazione al TULPS puo’ pero’ comportare la confisca, anche se si obla la contravvenzione
PenaleApplicazione art. 30 comma 1 lett. b) nel caso in cui la specie abbattuta/detenuta sia compresa nell'allegato II della Convenzione di BernaL'articolo si applica in caso di detenzione o abbattimento di esemplari appatenenti a specie comprese nell'elenco di quelle particolarmente protette di cui all'art. 2 della legge 157/92, per il quale non si devono considerare solo le specie elencate, ma anche "tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione". Ovvero anche quelle comprese nell'allegato II della Convenzione di Berna.
PenaleE' reato trasportare l'arma da caccia in condizioni incompatibili con l'esercizio della cacciaSussiste il reato di porto abusivo di arma da fuoco nel caso di persona che trasporti il fucile in condizioni di tempo e di luogo incompatibili con l'uso della caccia (fattispecie di arma in auto, in orario notturno e in stato di ubriachezza del proprietario), quando la licenza di porto di fucile sia riferita al SOLO uso caccia (a seguito di cancellazione dal libretto rilasciato della parola "anche", da parte dell'autorità di P.S.) - Cassazione Pen. - Sez. 1, Sentenza n. 44170 del 18/11/2009 (c.c. 28/10/2009) - Pres.: Silvestri - Rel. : Barbarisi - Ricorr. : Cani
Pagina: 1 2 3 4 5 6 

Tutela Fauna Copyright & Disclaimer

Sponsor: Powered by: