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Valloni e steppe pedegarganiche 2007

Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. II, 20/09/2007, causa C-388/05 Fauna e flora - Aree protette - ZPS - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Zona di protezione speciale "Valloni e steppe pedegarganiche" - Inadempimento di uno Stato - Art. 4, n. 4, Direttiva 79/409/CEE - Art. 6, n. 2, Direttiva 92/43/CE

La Repubblica italiana, non avendo adottato i provvedimenti adeguati per evitare, nella zona di protezione speciale «Valloni e steppe pedegarganiche», il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui tale zona è stata creata, è venuta meno, nel periodo precedente al 28 dicembre 1998, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e, nel periodo successivo a tale data, agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. La Repubblica italiana è condannata alle spese. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. II, 20/09/2007, causa C-388/05

Sentenza in giurisprudenza/steppe pedegarganiche 200.doc

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