Questa sentenza, citata spesso a sproposito per sostenere che le regioni possano aprire la caccia in deroga a qualsiviglia specie protetta dalla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE ,si occupa delle eventuali "deroghe" previste dall'art. 9, comma 1°, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE sulla tutela dell'avifauna selvatica ed afferma comunque che esse non possono essere concesse "se l'unico scopo della misura che autorizza la caccia a titolo derogatorio fosse quello di prolungare i periodi di caccia a determinate specie di uccelli su territori già frequentati da queste ultime durante i periodi di caccia stabiliti conformemente all'art. 7 della direttiva 79/409 (cioè l'ordinario calendario venatorio che termina il 31 gennaio, n.d.r.)". Le "deroghe" possono essere autorizzate se si svolgano in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo e si riferiscano a determinate specie faunistiche "in piccole quantità".
- Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Date di apertura e di chiusura della caccia - Deroghe - Impiego misurato di taluni uccelli in piccole quantità - Caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali - Inclusione [Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, artt. 7, n. 4, e 9, n. 1, lett. c)]
- Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Date di apertura e di chiusura della caccia - Deroghe - Impiego misurato di taluni uccelli in piccole quantità - Presupposti [Direttiva del Consiglio 79/409, art. 9, n. 1, lett. c)]