stampa Diminuisci dimensioni testoAumenta dimensioni testo Bookmark and Share

Commercio di uccelli: applicazione del regime di tutela europea a sottospecie di uccelli viventi al di fuori del territorio dell'Unione

Causa C-202/94 - Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'8 febbraio 1996 relativa alla Direttiva del Consiglio 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Campo di applicazione - Specie protetta - Applicazione della direttiva ad una sottospecie che non vive naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri.

Un tema fondamentale è quello della portata del campo di applicazione della direttiva 79/409 sulla protezione degli uccelli. Una delle strategie spesso utilizzate nel traffico illegale di uccelli è quella di mettere in commercio esemplari di specie europee appartenenti (o semplicemente attribuiti) a sottospecie non residenti allo stato selvatico all'interno dell'Unione. In base a questa affermazione, supportata eventualmente da fatture di importazione, si cerca di escludere questi animali dal campo di applicazione della direttiva 79/409.
Purtroppo molto spesso le stesse forze di vigilanza di fronte a queste situazioni, pur in presenza di esemplari non inanellati o con anelli di misura eccessiva spacciati per uccelli di allevamento (di solito provenienti da improbabili allevamenti asiatici), accettano la situazione e non provvedono come la legislazione richiederebbe.

La Corte di Giustizia europea su questo tema è stata, con la sentenza riportata, estremamente chiara: "La direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si applica alle sottospecie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico soltanto al di fuori del territorio europeo degli Stati membri se la specie cui appartengono o altre sottospecie di questa vivono naturalmente allo stato selvatico nel detto territorio".

In altre parole, l'esemplare appartenente a una sottospecie non vivente allo stato libero all'interno dell'Unione è soggetto al rispetto della normativa comunitaria e quindi nazionale, indipendentemente dalla sua origine, esattamente come un qualsiasi altro esemplare della stessa specie appartenente a una sotto specie che vive allo stato libero nell'Unione europea. E' quindi del tutto ininfluente produrre documentazione relativa all'allevamento o all'importazione di detto soggetto al di fuori del territorio dell'Unione, anche se vidimata dal Corpo Forestale dello Stato o da uffici CITES: nel momento in cui l'esemplare entra nell'Unione è soggetto alle stesse norme di tutela dei suoi conspecifici "cittadini UE".

Prosegue la Corte "Infatti, in primo luogo risulta sia dal secondo e dal terzo 'considerando' e dall' art. 1 della direttiva, sia dalla direttiva nel suo complesso che questa mira alla efficace protezione dell' avifauna europea e che tale protezione si basa sulla nozione di specie, la quale comprende, nella tassonomia aviaria, tutte le suddivisioni di una specie, quali le razze e le sottospecie. In secondo luogo, considerato che la nozione di sottospecie non si fonda su criteri distintivi così rigorosi ed oggettivi come quelli impiegati allo scopo di delimitare le specie tra loro, se la sfera di applicazione della direttiva si limitasse alle sottospecie viventi nel territorio europeo e non si estendesse alle sottospecie non europee, sarebbe difficile applicare la direttiva negli Stati membri e si rischierebbe pertanto di causare un' applicazione non uniforme della medesima nella Comunità.
Inoltre, se le sottospecie non europee potessero essere liberamente introdotte nella Comunità, non si potrebbe escludere il rischio che sottospecie esotiche siano lasciate allo stato libero, con la conseguenza di una modifica artificiale dell'avifauna naturale della Comunità. Ciò è incompatibile con l'obiettivo della conservazione degli equilibri biologici, quale risulta dal secondo 'considerando' della direttiva.
"

Tutela Fauna Copyright & Disclaimer

Sponsor: Powered by: