La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263, depositata il 12 ottobre 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Liguria n. 21 del 7 dicembre 2010 ("Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali"), perché consentiva "la caccia nelle aree contigue ai parchi anche a soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua" e perché attribuiva alla Giunta Regionale la possibilità di modificare le "zone cuscinetto" tra i parchi naturali regionali veri e propri e il resto del territorio, senza il consenso degli enti parco, che per legge statale è obbligatorio. Nelle zone contigue ai parchi possono - in base alla legge quadro nazionale 394/91- andare a caccia solo i cacciatori residenti
La sentenza della Corte Costituzionale è una nuova, secca bocciatura della politica delle regioni Lombardia e Toscana in fatto di cattura e utilizzo di richiami vivi, cioè gli uccelli usati come esche per la cattura o la caccia di altri uccelli ma ha un valore che riguarda tutta l’attività venatoria (17/06/11)
La Corte Costituzionale boccia la norma del 2010 della Regione Liguria per cacciare mezzora dopo il tramonto gli uccelli migratori. Con sentenza n. 191, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo della legge reginale ligure 15/2010 che consentiva di cacciare da appostamento gli uccelli migratori per mezz'ora dopo il tramonto nella scorsa stagione venatoria (17/06/11)
Oggetto: Ambiente - Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Specie animali integralmente protette - Utilizzo di nozioni non coincidenti con quelle utilizzate dalle norme statali di settore sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; Specie vegetali parzialmente protette - Utilizzo di nozioni non coincidenti con quelle utilizzate dalle norme statali di settore sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Possibilità di raccolta senza limitazioni dei funghi e di specie vegetali parzialmente protette - Contrasto con la normativa statale che prevede limiti e condizioni - Concessione, da parte del responsabile della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio, di deroghe alla cattura di talune specie per le quali è invece necessaria l'autorizzazione del Ministero dell'ambiente - Previsto invio della relazione informativa alle Autorità competenti senza obbligo della documentazione a corredo prevista dalle norme comunitarie - Misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000 - Comunicazione alla DG Ambiente della Commissione Europea direttamente ad opera dell'Autorità provinciale anziché tramite il Ministero dell'Ambiente - Abbattimento di determinate specie nelle oasi di protezione per particolari motivi - Previsione che l'assessore provinciale alla caccia si avvalga dei pareri dell'Osservatorio faunistico e della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggi - Contrasto con la normativa nazionale che prevede il parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, ora ISPRA.
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)]. Dichiara inoltre l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 [Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)]
Sentenza 165 del 18/05/2009 sull'impugnazione delle seguenti norme: Artt. 2, c. 1° e 3°, 14, 17, 19, 23, c. 7°, 8° e 9°, e 44 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 06/03/2008, n. 6.
S. 405/2008 del 03/12/2008 - Udienza Pubblica del 21/10/2008, Presidente: FLICK, Redattore: SAULLE - Norme impugnate: Legge della Regione Lombardia 06/08/2007, n. 20. Oggetto: Caccia - Norme della Regione Lombardia - Prelievo venatorio in deroga alle specie fringuello, peppola e storno, per la stagione venatoria 2007/2008 - Disposizione attuativa della legge regionale n. 2 del 2007, legge quadro sul prelievo venatorio in deroga.
Ultimo aggiornamento: 18/10/2012
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