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Prove cinofile con sparo in periodo di caccia chiusa - Sentenza 578/90 Corte Costituzionale

SENT. 578/90 A. REGIONE IN GENERE - TIRO A VOLO SU VOLATILI D'ALLEVAMENTO - CARATTERE DI ATTIVITÀ VENATORIA - CONSEGUENZE: COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE. 

L'attività di tiro a volo su volatili d'allevamento non può essere considerata attività sportiva estranea all'esercizio della caccia in quanto ricorrono in essa tutti gli elementi propri all'esercizio della caccia qualificato, dall'art. 8 della legge n. 968/1977, come attività diretta all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 9. Deve di conseguenza essere riconosciuta nella materia una competenza legislativa regionale, non potendo ritenersi al riguardo preclusivo il fatto che l'attività in questione venga talvolta diretta all'abbattimento di specie non riconducibili alla "fauna selvatica", tanto più se si consideri che i contenuti della "caccia" (definita dall'art. 99 del d. P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento anche alla "protezione faunistica" ed alla "polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico") si sono andati arricchendo anche negli orientamenti recenti della giurisprudenza costituzionale. - S. n. 63/1990 

SENT. 578/90 B. REGIONE LOMBARDIA - ATTIVITÀ DI TIRO A VOLO SU ANIMALI D'ALLEVAMENTO - DIVIETO DI USARE QUALUNQUE SPECIE DI ANIMALI - DIVERSA DISCIPLINA CONTENUTA NELLA LEGGE QUADRO SULLA CACCIA N. 968/1977 CHE VIETA SOLTANTO L'UTILIZZAZIONE DI VOLATILI APPARTENENTI ALLA "FAUNA SELVATICA" - VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. 

Una volta riconosciuta (v. massima A) la competenza legislativa regionale nella disciplina dell'esercizio del tiro a volo su volatili di allevamento, non può escludersi che le Regioni (nella specie la Regione Lombardia) possano adottare discipline più restrittive di quelle stabilite nell'art. 20, lett. q), legge quadro sulla caccia n. 968/1977 - che vieta nel tiro a volo l'utilizzo di volatili non di allevamento - estendendo il divieto anche ai volatili di allevamento. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 lett. n. l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 - come modificato dall'art. 28, l. reg. Lombardia 16 agosto 1988, n. 41 sollevata in riferimento all'aer. 117 Cost.).

Parametri costituzionali  

  • Costituzione art. 117

Riferimenti normativi  

  • legge della regione Lombardia 31/07/1978 n. 47 art. 37 lett. n) (modificato )  
  • legge della regione Lombardia 16/08/1988 n. 41 art. 28  
  • legge 27/12/1977 n. 968 art. 20 lett. q.  


Massima n. 16760  -  SENT. 578/90 C. SPORT - GARE DI TIRO A VOLO - PROFILI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - ESTRANEITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA - COMPETENZA STATALE

I profili di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che vengono posti in gioco dall'attività di tiro a volo quando questa si svolga nelle forme della gara o della manifestazione pubblica (cfr. art. 70 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e art. 727 codice penale), incidendo su oggetti e interessi diversi da quelli direttamente inerenti all'esercizio dell'attività venatoria, restano in ogni caso riservati alla competenza statale. 

Riferimenti normativi 

  • regio decreto 18/06/1931 n. 773 art. 70  
  • codice penale art. 727  

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