Autorizzazioni per cacciatori non residenti - Sentenza 220/2004

Con Sentenza n. 220, depositata il 9 luglio 2004, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla sospensione transitoria dell'autorizzazione all'esercizio della caccia per i non residenti, disposta dalla Regione Sardegna. La Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR della Sardegna il 7 luglio 2003, in relazione ai principi di eguaglianza tra i cittadini invocati da un cittadino non residente.

Oggetto della sentenza è l'art. 98,comma secondo, della Legge Regionale della Sardegna n. 23/98. Per i Giudici costituzionali  "Individuata nel principio del collegamento del cacciatore con il territorio la ratio della eccezione alla regola della sospensione delle autorizzazioni per l'esercizio della caccia, la sospensione del rinnovo delle autorizzazioni per i non residenti può considerarsi, anche in ragione della transitorietà (fino alla attivazione degli ATC), come il frutto di una scelta discrezionale del legislatore regionale che non trasmoda in manifesta irrazionalità. "

Di un certo interesse appare la riaffermazione, anche nella giurisprudenza costituzionale, del principio del collegamento del cacciatore con il territorio, che troviamo contenuto nell'art. 14 della legge 157/92 sulla gestione della fauna e la disciplina della caccia ; rammentiamo - tra l'altro - che, in base al comma quinto di questo articolo, il cacciatore ha diritto obbligatoriamente all'accesso in un Ambito Territoriale di Caccia (o comprensorio alpino) compreso nella regione di residenza, mentre l'accesso in altri ATC della stessa regione o di regione diversa da quella di residenza, rimane una facoltà disciplinata dalla Pianificazione faunistico -venatoria delle varie realtà locali.

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