ATC Molise: cancellate dalla Corte Costituzionale le norme regionali illegittime sulla rappresentanza di agricoltori e cacciatori

Incostituzionale l’art. 19 della legge regionale del Molise n. 19 del 1993, nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole
Ambiti territoriali - Organi preposti alla gestione dell’attività venatoria - Principio di rappresentatività - Art. 14, c. 10 L. n. 157/1992 - Standard di tutela uniforme - Art. 19 L.r. Molise n. 19/1993 - Illegittimità costituzionale. Il principio di rappresentatività, di cui all’art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, ha carattere inderogabile (sentenza n. 299 del 2001); in particolare, che detta disposizione, nello stabilire «i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell’attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 165 del 2009). Ne deriva l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 della legge regionale del Molise n. 19 del 1993, nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole.

A destra, nella sezione Documenti, il testo completo della sentenza.

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