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TAR Liguria: sospesa la delibera per la caccia allo storno

Sconfessata la sfida alla magistratura europea e costituzionale della Giunta Regionale, su ricorso di 5 associazioni ambientaliste: sospesa la caccia in deroga allo storno approvata dalla Regione Liguria (16/10/11)

Alle ore 13.00 del 15 ottobre , con Decreto cautelare urgente del Presidente della 2° sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, è stata sospesa l'efficacia della Deliberazione n. 27 del 27 settembre scorso del Consiglio Regionale della Liguria, con cui si autorizzava illegittimamente la caccia in deroga allo storno (specie protetta dalla normativa statale e comunitaria).

Il Tar Liguria ha accolto l'istanza urgente di sospensiva cautelare formulata il 13 ottobre scorso con ricorso delle 5 associazioni : Lega Abolizione Caccia, WWF, LAV, LIPU, VAS (Verdi Ambiente e Società), tutte patrocinate dall'avvocato Daniele Granara.

Nonostante il 15 maggio 2008 la Regione Liguria sia stata condannata dalla Corte di Giustizia UE per la caccia in deroga allo storno autorizzata nel 2006,  ostinatamente il 27 settembre scorso gran parte del Consiglio Regionale aveva approvato un testo proposto dalla Lega Nord e da due consiglieri del PD (Ferrando e Cavarra); la delibera "spara-tutto" aveva avuto il voto favorevole di 26 consiglieri e  5 soli voti contrari (ossia quelli di  Maruska Piredda (Idv), Alessandro Benzi (Federazione della Sinistra), Giancarlo Giancarlo Manti (Pd), Aldo Siri e Lorenzo Lorenzo Pellerano (Liste civiche per Biasotti presidente) con la solita astensione pilatesca del consigliere di SEL Matteo Rossi.

"E' stata sconfessata una sfida in malafede alla magistratura europea e statale, perché sono molti i provvedimenti illegittimi della Regione Liguria in materia di caccia in deroga a specie protette, annullati in varie sedi e gradi di giudizio negli ultimi 15 anni, inclusa la Corte Costituzionale".

Nonostante la Giunta Regionale abbia buttato al vento 48.000 euro per uno studio che ha ribadito, come uno analogo di 10 anni fa, che lo storno non arreca danni all'agricoltura ligure, ci si è ostinati a licenziare un provvedimento motivato solo da esigenze ludiche, con il parere contrario dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA).

"L'ennesima figuraccia dell'assessore regionale Briano e del capogruppo leghista Bruzzone ", affermano le sezioni liguri di LAC, WWF, LIPU, VAS e LAV.

(fonte: Lega Abolizione Caccia, WWF, LAV, LIPU, VAS - Verdi Ambiente e Società)

Il testo della pronuncia del TAR LIguria:

N. 00488/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01069/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2011, proposto da: Ass.Ne. Italiana W.W.F. - V.A.S. - L.A.V. - L.A.C. - L.I.P.U., rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Gigliola Benghi, Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso Gigliola Benghi in Genova, via Fieschi 15;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELIBERA CONCERNENTE CONSERVAZIONE UCCELLI SELVATICI SPECIE STORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

sentite le parti, su istanza dell’amministrazione, come da verbale d’udienza;

- ritenuto che, allo stato, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare invocata per il limitato periodo intercorrente sino alla camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare proposta, da fissare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 55 comma 5 e 56 cod proc amm;
- considerato che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, a fronte della sussistenza dell’immediato pregiudizio invocato da parte ricorrente (la cui natura di irreparabilità appare evidente, nel senso che gli esemplari abbattuti nel limitato periodo predetto sarebbero non recuperabili) non paiono emergere profili contrari e superiori di interesse pubblico relativi a tale limitato periodo, secondo la stessa prospettazione della difesa regionale che nulla ha indicato in termini di interesse pubblico preminente per lo stesso periodo in questione se non il rischio di abbattimento di non oltre 300 capi secondo un calcolo statistico rispetto a quanti abbattuti sino ad ora (peraltro nella sola provincia di La Spezia – cui si riferisce l’invocato documento n. 4 -, con conseguente necessità di moltiplicazione per quattro in ordine a tutto il territorio regionale);
- atteso che occorre fissare la camera di consiglio per la trattazione collegiale in sede cautelare del presente gravame.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica e per l’effetto, ai sensi dell’art. 56 c.p.a., sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 novembre 2011.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova il giorno 14 ottobre 2011.

Il Presidente ff
Davide Ponte

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