Esclusione della possibilita' pe run cacciatore "zona alpi" di esercitare la caccia in un ATC
In materia di esercizio dell'attività venatoria nella Regione Lombardia, la possibilità prevista dall'art. 14, comma quinto, legge n. 157 del 1992, di ottenere l'accesso in un ambito territoriale di caccia diverso da quello di residenza, va coordinata con il principio di esclusività stabilito dall'art. 12, comma quinto, di detta legge e dall'art. 35, comma primo, legge Regione Lombardia n. 26 del 1993, e quindi deve escludersi che il cacciatore il quale abbia optato per l'esercizio della caccia vagante in «zona Alpi» possa praticare l'esercizio venatorio anche in un ambito territoriale di caccia.
Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3748 Ric. Totero - c. Provincia Milano.