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Applicazione delle sanzioni ed elemento soggettivo

Due interessanti sentenze in merito alla compilazione del tesserino venatorio e alla "buona fede" del trasgressore come elemento che escluda la sanzione. La Corte non transige nell'applicazione delle norme che non posso essere semplicemente superate sulla base dell'asserzione di una generica buona fede. In particolare la Corte esclude che il fatto che  un impreciso precedente controllo ai altri agenti possa minimamente costituire un elemento valido per annullare la sanzione erogata ad un secondo controllo per lo stesso illecito.

Ancora più interessante la seconda in cui si stabilisce che un tempo di 15/20 minuti è più che sufficiente per procedere all'annotazione dei capi abbattuti (quando ne è prevista l'immediata segnatura).

In tema di illecito amministrativo, la buona fede dell'autore del medesimo può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando l'errore sulla liceità del fatto risulti incolpevole, occorrendo a tal fine un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza, restando escluso che la mera tolleranza della p.a. costituisca un fatto idoneo a radicare la buona fede dell'agente (Nella specie, concernente le modalità di annotazione delle giornate di caccia sul tesserino venatorio, ai sensi della legge Regione Lombardia, n. 16 del 1993, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva escluso che la mancata rilevazione dell'irregolare annotazione in occasione di un isolato e pregresso controllo fosse idonea a radicare la buona fede).
Cass. civ., sez. I, 23 settembre 2003, n. 14107 Ric. Scalvenzi - c. Prov. Lodi.

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità dell'esimente della buona fede in capo ad un cacciatore che era stato sorpreso dal guardiacaccia dopo l'abbattimento di alcuni capi, avendo già provveduto all'annotazione di essi sulla scheda nominativa rilasciatagli dalla Regione, ma non ancora alla distinta ed altresì prescritta annotazione di essi nell'apposito tesserino regionale dei capi abbattuti, essendo terminato il recupero dei capi da un lasso di tempo - quindici o venti minuti - ritenuto significativo e comunque sufficiente a consentire l'annotazione).
Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2007, n. 13610 Ric. Fantino - c. Regione Piemonte. (L, 24 novembre 1981, n. 689, art. 3; LR Piemonte, 4 settembre 1996, n. 70, art. 39).

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