Sconfessata la sfida alla magistratura europea e costituzionale della Giunta Regionale, su ricorso di 5 associazioni ambientaliste: sospesa la caccia in deroga allo storno approvata dalla Regione Liguria (16/10/11)
Il TAR dell'Emilia-Romagna ha precisato , con la sentenza n. 196 del 15 giugno 2011 della I Sezione, che non esiste un diritto automatico al rinnovo dell'iscrizione dei cacciatori forestieri negli Ambiti Territoriali di caccia di questa regione. Solo dopo che, in conformità alla normativa emiliano-romagnola, è stata soddisfatta la richiesta dei cacciatori residenti in regione, può essere ammessa anche la presenza negli ATC di cacciatori provenienti da altre regioni. Se la capienza prefissata è già stata raggiunta, i cacciatori forestieri non possono reclamare un diritto automatico al rinnovo di precedenti ammissioni degli anni precedenti (14/06/11)
La conoscenza dell'esistenza di un area protetta da parte di un cacciatore si presume per il fatto che i confini del Parco hanno avuto la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale e dalla residenza in loco del soggetto il quale, essendo cacciatore e Socio di una riserva, deve essere a conoscenza delle limitazioni all’esercizio lecito della caccia, ivi compreso il divieto di transitare con armi in zone protette. VG Sez. I sent. 500 del 28 giugno 2010
Ultimo aggiornamento: 18/10/2012
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