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TAR Sicilia: Annullato il calendario venatorio siciliano

Con sentenza n. 3481 del 23 marzo in seguito a ricorso di Legambiente, LAV e LIPU, il TAR Sicilia, Sezione I, ha annullato il calendario venatorio della Regione Sicilia del 2008-2009, nelle parti in cui: consente l'uccisione della lepre italica (Lepus corsicanus) senza alcuna forma di pianificazione e con un carniere massimo di due capi l'anno, disattendendo così il parere dell'INFS; della beccaccia (Scolopax rusticola) dal 1° novembre al 31 gennaio, disattendendo il parere dell'INFS; ed omette di vietare la caccia nella ZPS (zone di protezione speciale) (05/04/10)

CACCIA - Calendario venatorio - INFS - Natura - Parere obbligatorio non vincolante - Amministrazione regionale - Discostamento dal parere INFS - Motivazione - Calendario venatorio 2008/2009 della Regione siciliana - Prelievo venatorio di lepre italica e beccaccia - Contrasto con il parere INFS - Carenza di motivazione - Illegittimità. TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2010, n. 3481

CACCIA - AREE PROTETTE - Divieto dell'esercizio venatorio nelle aree naturali protette - ZPS - Divieto di caccia - Fondamento - Art. 21 L.r. Sicilia n. 33/97 - Art. 21 L. n. 157/92 - Direttiva 92/43/CEE- Direttiva 79/409/CEE. TAR SICILIA, Palermo, Sez. I - 23 marzo 2010, n. 3481

Il testo integrale della sentenza qui a lato nella sezione documenti.

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