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TAR Lombardia: bacchettata la Provincia di Como

Grazie a un ricorso della LAC, la Provincia di Como e' stata condannata a pagare 2.000 euro di spese per avere permsso catture di richiami vivi senza giustificato motivo

Massime:

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 3 marzo 2010, n. 533

CACCIA - Cattura dei richiami vivi - Normativa di riferimento - Art. 4, cc. 3 e 4 L. n. 1571993 - Artt. 7 e 26 L.r. Lombardia n. 26/1993 - Art. 9 Dir. n. 79/409/CEE. La cattura dei richiami vivi (c.d. presicci), vale a dire uccelli utilizzati come richiamo di altri volatili nella caccia da appostamento, è consentita dalla legge n. 157/1992, art. 4, commi 3° e 4°, nonché, per la Regione Lombardia, dalla legge regionale n. 26/1993, artt. 7 e 26, ai fini della loro cessione gratuita ai cacciatori che esercitano attività venatoria da appostamento. In materia assume, peraltro, importanza fondamentale il diritto comunitario ed in particolare la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici. La direttiva vieta, in linea generale, l’uccisione e la cattura di uccelli selvatici (cfr. art. 5), salve le deroghe previste dall’art. 9 della direttiva medesima. La legislazione statale e regionale in materia di cattura di richiami vivi per la caccia deve, ovviamente, essere rispettosa delle prescrizioni comunitarie ed, in particolare, delle deroghe di cui al citato art. 9 (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 aprile 2009, n. 3136). Pres. Leo, Est. De Vita - LAC Onlus (avv. Linzola) c. Provincia di Como (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 3 marzo 2010, n. 533

CACCIA - Cattura di richiami vivi - Del. Pov. Como n. 323/2006 - Cattura consentita nei limiti della legge regionale n.. 20/2006 (1500 esemplari) - Mancata indicazioni delle ragioni per le quali appare necessaria la cattura del predetto quantitativo - Illegittimità - Violazione delle disposizioni comunitarie di cui alla dir. n. 79/409/CEE. E’ illegittima la deliberazione della Giunta Provinciale di Como n. 323 del 21 settembre 2006, con la quale si stabilisce di procedere alla cattura dei richiami vivi nei limiti previsti dalla legge regionale n. 20 del 2006 (All. A, per un totale di 1.500 esemplari per la Provincia di Como), senza indicare le ragioni che avrebbero indotto l’Amministrazione a reputare necessaria la cattura del predetto quantitativo (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 aprile 2009, n. 3136). In tal modo si contravviene infatti in maniera evidente alle previsioni del diritto comunitario, che vietano, in via generale, la cattura di animali selvatici vivi: la deroga consentita non può che essere interpretata in modo restrittivo, dovendosi ritenere imprescindibili delle giustificazioni congruenti, sia per procedere alla sua attuazione, che per individuare i limiti quantitativi ritenuti necessari (cfr. Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenza del 12 dicembre 1996, causa C-10/96; altresì, diffusamente, Commissione europea “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, direttiva “Uccelli selvatici”, Febbraio 2008). Pres. Leo, Est. De Vita - LAC Onlus (avv. Linzola) c. Provincia di Como (n.c.) - TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. IV - 3 marzo 2010, n. 533

Il testo completo della sentenza qui a lato nella sezione Documenti

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