REPUBBLICA ITALIANA - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA - CATANZARO - 1 SEZIONE T.A.R. CALABRIA
Registro Ordinanze:517/2003
Registro Generale: 1337/2003
nelle persone dei Signori:
ALDO FINATI Presidente
SALVATORE MEZZACAPO Cons.
UMBERTO MAIELLO Ref. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 23 Ottobre 2003
Visto il ricorso 1337/2003 proposto da: LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI -L.I.P.U.-ONLUS ... contro REGIONE CALABRIA rappresentato e difeso da... AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n.222 del 25/6/2003, recante ad oggetto: Piano Faunistico Venatorio Regionale, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 22/7/2003;
- Piano Faunistico Venatorio della Regione Calabria approvato con la deliberazione impugnata sub 1, nella parte in cui disciplina l’attività venatoria in deroga e la Ripartizione della specie e quantità cacciabile;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n.665 del 26/8/2003, recante ad oggetto Integrazione delibera G.R. n.452 del 17/6/2003, relativa al Calendario Venatorio 2003/2004. Delibera Consiglio Regionale n.222 del 25/6/2003 relativa all’approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
REGIONE CALABRIA
Udito il relatore Ref. UMBERTO MAIELLO e uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione degli atti impugnati, in quanto ad un primo esame, gli stessi limitatamente alle disposizioni concernenti il prelievo in deroga delle specie storno, passero e fringuello, originariamente non ricompresse nel calendario regionale venatorio e, dunque, cacciabili in ragione solo delle disposte estensioni non appaiono supportati da un’adeguata istruttoria circa i presupposti e le finalità cui, alla stregua della normativa di settore, è subordinata la legittimità della deroga; ritenuto che, per il resto, difetta un pregiudizio grave ed irreparabile;
P.Q.M.
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione nei limiti indicati in parte motiva (Ric.n.1337/2003)
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Catanzaro, lì 23 ottobre 2003
Estensore Presidente F.to Umberto Maiello F.to Aldo Finati
Segretario F.to Vito Antonio Madia
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23 ottobre 2003