Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2010, proposto da: Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A. Onlus, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Onlus, Animalisti Italiani Onlus, Legambiente Onlus, rappresentati e difesi ….;
contro Regione Calabria, …;
nei confronti di Eps Ente Produttori Selvaggina; e con l'intervento di ad opponendum: Partito Politico Caccia Ambiente, rappresentato e difeso …;
Federazione Italiana della Caccia,
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della DGR n. 566 del 23.8.2010, avente ad oggetto “Stagione venatoria 2010-11. Approvazione del calendario venatorio regionale” , di cui il calendario è parte integrante, del relativo Decreto del Presidente della Regione Calabria nonché della DCR n. 49 del 4.8.2010 di proroga dei termini di scadenza del Piano Faunistico Regionale di cui alla delibera n.222 del 25 giugno 2003 e ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin d’ora motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni per l’applicazione delle misure cautelari previste dall’art.55 c. p. a.; considerato che, nelle more della decisione di merito, l’interesse diffuso alla protezione della fauna selvatica, di cui sono esponenti le associazioni ricorrenti, verrebbe irreparabilmente pregiudicato dall’applicazione del calendario venatorio impugnato;
ritenuto che, ad una sommaria cognizione, il ricorso presenta profili di fondatezza, per violazione dell’art. 1, c.1 bis della legge n. 157 del 1992, nella parte il cui il provvedimento impugnato non tiene conto dell’esigenza di adottare le misure necessarie a mantenere le popolazioni degli uccelli, classificati dall’ISPRA in stato di conservazione sfavorevole, a livelli ecologicamente adeguati, (discostandosi immotivatamente dai parametri tecnici individuati dall’ISPRA nei documenti del gennaio 2009 e del luglio 2010 che sono da considerare indicatori scientificamente attendibili); per violazione dell’art. 18, c. 2 della stessa legge, laddove si è provveduto ad anticipare o a prolungare l’apertura della caccia, rispetto ai termini stabiliti dalla legge nazionale al comma 1 del medesimo articolo 18, in assenza del parere del competente istituto pubblico;
ritenuto, pertanto, di dover accogliere l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati, al fine di consentire alla Regione un nuovo esercizio del potere amministrativo, conforme ai parametri suindicati, fissando al contempo l’udienza per la discussione di merito; ritenuto di dover provvedere sulle spese secondo il principio della soccombenza, liquidandole per forfait nel dispositivo;
P.Q.M.
Accoglie l'istanza incidentale e per l'effetto:
a) sospende i provvedimenti impugnati;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 aprile 2011; . Condanna la Regione al pagamento alle associazioni ricorrenti delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 1.000,00 –mille.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati: Daniele Burzichelli, Presidente FF Anna Maria Verlengia, Primo Referendario Antonio Andolfi, Referendario,
Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/11/2010
IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)