Ai sensi dell'art. 1, l. n. 157 del 1992, la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare nell'interesse della comunità nazionale e sopranazionale, onde i piani di abbattimento debbono essere disposti nel rigoroso rispetto delle regole procedurali e sostanziali previste (Consiglio Stato , sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2399). Sicchè, deve ritenersi illegittimo il provvedimento relativo all’attività di controllo numerico della popolazione di volpe, che non sia preceduto dal prescritto (Legge quadro nazionale e L.r. Veneto n. 50/1993) parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in ordine alla necessità dell’utilizzo di metodi ecologici. Pres. f.f. Garofoli, Est. Taormina - L.A.V. Onlus (avv.ti Amadori e Stefutti) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella) - (Riforma T.A.R. del VENETO, n. 3511/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 giugno 2011, n. 3419 Fauna selvatica - Piani di abbattimento - Rispetto delle regole sostanziali e procedurali - Controllo numerico della volpe - Mancata acquisizione del parere dell’INFS circa l’utilizzo di metodi ecologici - Illegittimità.
Annullata dal Tar della Calabria la delibera della Giunta regionale con cui e' stato approvato il calendario venatorio. A riferirlo, in una nota, e' il Wwf, secondo cui l'organo di giustizia amministrativa ''ha accolto in pieno il ricorso delle associazioni ambientaliste ENPA; WWF, LAV, LIPU, Legamboiente, riconoscendo che l'interesse diffuso alla tutela della fauna sarebbe stato irreparabilmente pregiudicato dall'applicazione del calendario venatorio. E' la giusta risposta alla tracotanza delle associazioni venatorie e al dilettantesco pressappochismo della Regione'' (05/11/10)
Ultimo aggiornamento: 18/10/2012
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