Per applicare il reato di caccia nelle giornate di silenzio venatorio non ci si deve riferire solo alle violazioni perpetrate nelle date ricadenti nei martedì e venerdì (considerate di "silenzio venatorio" in tutta Italia , nel corso della stagione di caccia); infatti se il calendario venatorio regionale prevede giornate di caccia fisse in alcuni periodi, che automaticamente escludono altre giornate settimanali (caso del giovedì, per il calendario venatorio pugliese del 2009 nel mese di settembre), sono da considerarsi giornate di silenzio venatorio anche quelle individuate in tal modo dalle Regioni. Pertanto chi caccia in detti giorni incorre ugualmente nel reato previsto dall'art. 30, comma primo-lett. F) della legge 157/92
Sconfessata la sfida alla magistratura europea e costituzionale della Giunta Regionale, su ricorso di 5 associazioni ambientaliste: sospesa la caccia in deroga allo storno approvata dalla Regione Liguria (16/10/11)
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263, depositata il 12 ottobre 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Liguria n. 21 del 7 dicembre 2010 ("Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali"), perché consentiva "la caccia nelle aree contigue ai parchi anche a soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua" e perché attribuiva alla Giunta Regionale la possibilità di modificare le "zone cuscinetto" tra i parchi naturali regionali veri e propri e il resto del territorio, senza il consenso degli enti parco, che per legge statale è obbligatorio. Nelle zone contigue ai parchi possono - in base alla legge quadro nazionale 394/91- andare a caccia solo i cacciatori residenti
Il TAR dell'Emilia-Romagna ha precisato , con la sentenza n. 196 del 15 giugno 2011 della I Sezione, che non esiste un diritto automatico al rinnovo dell'iscrizione dei cacciatori forestieri negli Ambiti Territoriali di caccia di questa regione. Solo dopo che, in conformità alla normativa emiliano-romagnola, è stata soddisfatta la richiesta dei cacciatori residenti in regione, può essere ammessa anche la presenza negli ATC di cacciatori provenienti da altre regioni. Se la capienza prefissata è già stata raggiunta, i cacciatori forestieri non possono reclamare un diritto automatico al rinnovo di precedenti ammissioni degli anni precedenti (14/06/11)
La sentenza della Corte Costituzionale è una nuova, secca bocciatura della politica delle regioni Lombardia e Toscana in fatto di cattura e utilizzo di richiami vivi, cioè gli uccelli usati come esche per la cattura o la caccia di altri uccelli ma ha un valore che riguarda tutta l’attività venatoria (17/06/11)
La Corte Costituzionale boccia la norma del 2010 della Regione Liguria per cacciare mezzora dopo il tramonto gli uccelli migratori. Con sentenza n. 191, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo della legge reginale ligure 15/2010 che consentiva di cacciare da appostamento gli uccelli migratori per mezz'ora dopo il tramonto nella scorsa stagione venatoria (17/06/11)
Ai sensi dell'art. 1, l. n. 157 del 1992, la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare nell'interesse della comunità nazionale e sopranazionale, onde i piani di abbattimento debbono essere disposti nel rigoroso rispetto delle regole procedurali e sostanziali previste (Consiglio Stato , sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2399). Sicchè, deve ritenersi illegittimo il provvedimento relativo all’attività di controllo numerico della popolazione di volpe, che non sia preceduto dal prescritto (Legge quadro nazionale e L.r. Veneto n. 50/1993) parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in ordine alla necessità dell’utilizzo di metodi ecologici. Pres. f.f. Garofoli, Est. Taormina - L.A.V. Onlus (avv.ti Amadori e Stefutti) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella) - (Riforma T.A.R. del VENETO, n. 3511/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 giugno 2011, n. 3419 Fauna selvatica - Piani di abbattimento - Rispetto delle regole sostanziali e procedurali - Controllo numerico della volpe - Mancata acquisizione del parere dell’INFS circa l’utilizzo di metodi ecologici - Illegittimità.
Il caso riguarda un cane da caccia rinvenuto denutrito a mesi di distanza. Il proprietario cacciatore lo aveva “perso” durante una battuta di caccia ma non si era minimamente preoccupato di denunciarne lo smarrimento. Secondo la Cassazione l'abbandono non deve essere inteso esclusivamente come forma attiva, ma anche comprendente “l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale” (30/05/11)
Oggetto: Ambiente - Caccia - Norme della Provincia di Bolzano - Specie animali integralmente protette - Utilizzo di nozioni non coincidenti con quelle utilizzate dalle norme statali di settore sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; Specie vegetali parzialmente protette - Utilizzo di nozioni non coincidenti con quelle utilizzate dalle norme statali di settore sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Possibilità di raccolta senza limitazioni dei funghi e di specie vegetali parzialmente protette - Contrasto con la normativa statale che prevede limiti e condizioni - Concessione, da parte del responsabile della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio, di deroghe alla cattura di talune specie per le quali è invece necessaria l'autorizzazione del Ministero dell'ambiente - Previsto invio della relazione informativa alle Autorità competenti senza obbligo della documentazione a corredo prevista dalle norme comunitarie - Misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000 - Comunicazione alla DG Ambiente della Commissione Europea direttamente ad opera dell'Autorità provinciale anziché tramite il Ministero dell'Ambiente - Abbattimento di determinate specie nelle oasi di protezione per particolari motivi - Previsione che l'assessore provinciale alla caccia si avvalga dei pareri dell'Osservatorio faunistico e della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggi - Contrasto con la normativa nazionale che prevede il parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, ora ISPRA.
Integra il delitto di cui all'art. 20, comma primo, prima parte, e comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove è possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata
Ultimo aggiornamento: 31/01/2012
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