Giurisprudenza
PenaleL'uccisione anche di un solo fringillide è violazione penale: la Cassazione conferma

La Corte di Cassazione ribadisce che l'uccisione di anche di un solo fringillide costituisce reato di caccia di specie vietata (art. 30, primo comma.lett. h) della legge 157/92) . Non occorre più, per i fringillidi, che siano abbattuti almeno sei esemplari, essendo fringuello e peppola, originariamente cacciabili, poi esclusi dalla fine del 1993 dal novero delle specie ammesse all'attività venatoria. La sentenze 5035/2012 della 3° sez. pen. della Cassazione resta nel solco dell'innovazione giurisprudenziale già delineata con la sentenzza 11111 del 2006 (28/03/12)

PenaleAbbattimento di fauna alpina non autorizzato

L'abbattimento in Zona Alpi  senza autorizzazione integra il reato di abbattimento di tipica fauna alpina (art. 30/1° c./G legge 157/92) e non l'illecito amministrativo di caccia in Comprensorio Alpino senza autorizzazione (31/1° c. /lett. D legge 157/92). Cass. Sez. III, Sentenza  n. 2380 del 20 gennaio 2012 (Ud. 4 nov. 2011). Pres. Mannino  Est. Sarno ,  Ric. Carbogno. Abbattimento esemplari appartenenti alla "tipica fauna alpina"

PenaleCaccia durante il silenzio venatorio

Per applicare il reato di caccia nelle giornate di silenzio venatorio non ci si deve riferire solo alle violazioni perpetrate nelle date ricadenti nei  martedì e venerdì (considerate di "silenzio venatorio" in tutta Italia , nel corso della stagione di caccia); infatti se il calendario venatorio regionale prevede giornate di caccia fisse in alcuni periodi, che automaticamente escludono altre giornate settimanali (caso del giovedì, per il calendario venatorio pugliese del 2009 nel mese di settembre), sono da considerarsi giornate di silenzio venatorio anche quelle individuate in tal modo dalle Regioni. Pertanto  chi caccia in detti giorni incorre ugualmente nel reato previsto dall'art. 30, comma primo-lett. F) della legge 157/92

CivileTAR Liguria: sospesa la delibera per la caccia allo stornoTAR Liguria: sospesa la delibera per la caccia allo storno

Sconfessata la sfida alla magistratura europea e costituzionale della Giunta Regionale, su ricorso di 5 associazioni ambientaliste: sospesa la caccia in deroga allo storno approvata dalla Regione Liguria (16/10/11)

Corte CostituzionaleCaccia nelle aree contigue ai Parchi Naturali

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263, depositata il 12 ottobre 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale della Liguria n. 21 del 7 dicembre 2010 ("Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali"), perché consentiva "la caccia nelle aree contigue ai parchi anche a soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua" e perché attribuiva alla Giunta Regionale la possibilità di modificare le "zone cuscinetto" tra i parchi naturali regionali veri e propri e il resto del territorio, senza il consenso degli enti parco, che per legge statale è obbligatorio. Nelle zone contigue ai parchi possono - in base alla legge quadro nazionale 394/91- andare a caccia solo i cacciatori residenti

CivileTAR Emilia Romagna: ammissione in ATC di cacciatori di altre regioni

Il TAR dell'Emilia-Romagna ha precisato , con la sentenza n. 196 del 15 giugno 2011 della I Sezione, che non esiste un diritto automatico al rinnovo dell'iscrizione dei cacciatori forestieri negli Ambiti Territoriali di caccia di questa regione. Solo dopo che, in conformità alla normativa emiliano-romagnola, è stata soddisfatta la richiesta dei cacciatori residenti in regione, può essere ammessa anche la presenza negli ATC di cacciatori provenienti da altre regioni. Se la capienza prefissata è già stata raggiunta, i cacciatori forestieri non possono reclamare un diritto automatico al rinnovo di precedenti ammissioni degli anni precedenti (14/06/11)

Corte CostituzionaleCattura di richiami vivi: incostituzionali le norme di Lombardia e Toscana del 2010Cattura di richiami vivi: incostituzionali le norme di Lombardia e Toscana del 2010

La sentenza della Corte Costituzionale è una nuova, secca bocciatura della politica delle regioni Lombardia e Toscana in fatto di cattura e utilizzo di richiami vivi, cioè gli uccelli usati come esche per la cattura o la caccia di altri uccelli ma ha un valore che riguarda tutta l’attività venatoria (17/06/11)

Corte CostituzionaleCaccia dopo il tramonto: bocciata la norma regionale ligure

La Corte Costituzionale boccia la norma del 2010 della Regione Liguria per cacciare mezzora dopo il tramonto gli uccelli migratori. Con sentenza n. 191, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo della legge reginale ligure 15/2010 che consentiva di cacciare da appostamento gli uccelli migratori per mezz'ora dopo il tramonto nella scorsa stagione venatoria (17/06/11)

AmministrativaConsiglio di Stato: obbligatorietà del parere Ispra per abbattimento volpi

Ai sensi dell'art. 1, l. n. 157 del 1992, la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare nell'interesse della comunità nazionale e sopranazionale, onde i piani di abbattimento debbono essere disposti nel rigoroso rispetto delle regole procedurali e sostanziali previste (Consiglio Stato , sez. VI, 13 maggio 2005, n. 2399). Sicchè, deve ritenersi illegittimo il provvedimento relativo all’attività di controllo numerico della popolazione di volpe, che non sia preceduto dal prescritto (Legge quadro nazionale e L.r. Veneto n. 50/1993) parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, in ordine alla necessità dell’utilizzo di metodi ecologici. Pres. f.f. Garofoli, Est. Taormina - L.A.V. Onlus (avv.ti Amadori e Stefutti) c. Provincia di Rovigo (avv.ti Bernecoli e Paparella) - (Riforma T.A.R. del VENETO, n. 3511/2006) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 7 giugno 2011, n. 3419
Fauna selvatica - Piani di abbattimento - Rispetto delle regole sostanziali e procedurali - Controllo numerico della volpe - Mancata acquisizione del parere dell’INFS circa l’utilizzo di metodi ecologici - Illegittimità.
 

PenaleAbbandono del cane da caccia: una sentenza interessante

Il caso riguarda un cane da caccia rinvenuto denutrito a mesi di distanza. Il proprietario cacciatore lo aveva “perso” durante una battuta di caccia ma non si era minimamente preoccupato di denunciarne lo smarrimento. Secondo la Cassazione l'abbandono non deve essere inteso esclusivamente come forma attiva, ma anche comprendente “l’attuazione di comportamenti inerti incompatibili con la volontà di tenere con sé il proprio animale” (30/05/11)

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