Ultimo aggiornamento: 30/07/2010
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Giurisprudenza
Amministrativa
Consiglio di Stato: discrezionalità amministrativa nella individuazione delle zone di protezione degli uccelli
Aree protette - Zone di protezione degli uccelli - Individuazione - Discrezionalità amministrativa - Limite dell’inventario IBA 89 - Esclusione. La discrezionalità amministrativa nella individuazione delle zone di protezione degli uccelli non può intendersi limitata attraverso l’esclusivo riferimento all’inventario IBA 89 ( important bird areas), potendo essere estesa ad aree diverse sol che la determinazione sia supportata da adeguata istruttoria che dia conto del perseguimento in concreto della finalità protettiva in relazione alla particolare situazione dei luoghi (in particolare, sotto il profilo della dimostrata presenza di flussi di uccelli appartenenti a specie protette). Pres. f.f. Garofoli, Est. Castriota Scanderbeg - P.R. (avv.ti Barbieri e Codiglia) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) e Regione Marche (avv. Costanzi) - (Conferma TAR Marche n. 409/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI - 21 luglio 2010, n. 4794
Corte Costituzionale
Cattura di richiami vivi: incostituzionali le norme di Lombardia e Toscana
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 [Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)]. Dichiara inoltre l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53 [Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell’articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)]
Civile
TAR Piemonte: nomina guardie giurate volontarie
La figura della guardia giurata volontaria è normativamente prevista da più leggi in materia ambientale, che non presuppongono la preventiva richiesta di collaborazione da parte di un ente pubblico e, segnatamente, di un ente locale, ai fini della relativa nomina
Corte Costituzionale
ATC Molise: cancellate dalla Corte Costituzionale le norme regionali illegittime sulla rappresentanza di agricoltori e cacciatori
Incostituzionale l’art. 19 della legge regionale del Molise n. 19 del 1993, nella parte in cui, con riferimento alla composizione degli enti di gestione degli ambiti territoriali di caccia, non garantisce la paritaria rappresentanza delle associazioni venatorie e delle organizzazioni professionali agricole
Civile
TAR Friuli: Sospensione licenza per introduzione arma in area protetta
T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I - 28 giugno 2010, n. 500 - Introduzione di armi in area protetta - Sospensione dall’esercizio venatorio - Legittimità - Assenza di cartelli di delimitazione dell’area protetta - Irrilevanza - Ragioni. La sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività venatoria sul territorio regionale è legittimamente irrogata nei confronti del soggetto che abbia introdotto un’arma da caccia all’interno del perimetro di un parco naturale, a nulla rilevando l’assenza di cartelli di delimitazione dell’area protetta. La conoscenza del perimetro di un’area protetta deve infatti presumersi avendo avuto i confini del Parco la necessaria, e sufficiente, pubblicità legale; d’altro canto, il cacciatore è tenuto a conoscere le limitazioni all’esercizio lecito della caccia, ivi compreso il divieto di transitare con armi in zone protette. Pres. f.f. Settesoldi, Est. De Piero - G.T. (avv. Longo) c. Regione Friuli Venezia Giulia (avv. Luri)
Penale
Uccellagione e costituzione di parte civile
Cass. Sez. III n. 25873 del 7 luglio 2010 (Ud. 26 mag. 2010): un Ente riconosciuto per la tutela ambientale della fauna, in riferimento all’intero territorio nazionale (nella specie, il WWF), è legittimato, ex art. 74 cpp, a costituirsi parte civile ai fini del risarcimento dei danni derivante dall’attività illecita di uccellagione
Penale
L’oblazione per contarvvenzioni legate al TULPS ed al suo regolamento non esclude la confisca
In materia di caccia vige la specialita’ della 157, che esclude la confisca laddove non prevista (cioe’ in quasi tutte le fattispecie di cui all'art. 30, ad eccezzione delle lettere a) b) ed e). Ogni violazione al TULPS puo’ pero’ comportare la confisca, anche se si obla la contravvenzione
Penale
Applicazione art. 30 comma 1 lett. b) nel caso in cui la specie abbattuta/detenuta sia compresa nell'allegato II della Convenzione di Berna
L'articolo si applica in caso di detenzione o abbattimento di esemplari appatenenti a specie comprese nell'elenco di quelle particolarmente protette di cui all'art. 2 della legge 157/92, per il quale non si devono considerare solo le specie elencate, ma anche "tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione". Ovvero anche quelle comprese nell'allegato II della Convenzione di Berna.
Amministrativa
TAR Lombardia: la detenzione di armi non corrisponde a un diritto del cittadino
TAR della Lombadria: la detenzione di armi, intesa in senso ampio, non corrisponde in alcun modo ad un diritto del cittadino. Per valutare la sua affidabilità in proposito l´amministrazione è pertanto titolare di ampia discrezionalità, potendo apprezzare qualsiasi circostanza significativa. Il mancato rispetto di specifiche norme relative alla disciplina sulle armi legittima l´apprezzamento di inaffidabilità del soggetto titolare della licenza in quanto denotano una disinvoltura potenzialmente assai pericolosa nel maneggio delle armi stesse (15/04/10)
Amministrativa
TAR Sicilia: Annullato il calendario venatorio siciliano
Con sentenza n. 3481 del 23 marzo in seguito a ricorso di Legambiente, LAV e LIPU, il TAR Sicilia, Sezione I, ha annullato il calendario venatorio della Regione Sicilia del 2008-2009, nelle parti in cui: consente l'uccisione della lepre italica (Lepus corsicanus) senza alcuna forma di pianificazione e con un carniere massimo di due capi l'anno, disattendendo così il parere dell'INFS; della beccaccia (Scolopax rusticola) dal 1° novembre al 31 gennaio, disattendendo il parere dell'INFS; ed omette di vietare la caccia nella ZPS (zone di protezione speciale) (05/04/10)
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